Sindacati Industrie. Da luglio l’adeguamento dello stipendio fra inflazione prevista e inflazione reale

L’11 giugno scorso avevamo pubblicato un comunicato sindacale che annunciava l’accordo raggiunto con la parte datoriale sulla verifica e adeguamento del TEM (Trattamento Economico Minimo) relativo allo scostamento tra inflazione prevista e quella riscontrata dall’ISTAT, come previsto dal CCNL.

Il testo contrattuale prevedeva che in caso di scostamenti di inflazione superiore allo 0.5% per anno si sarebbe riallineato, in occasione della tranche di luglio 2021, il differenziale attivando il meccanismo di funzionamento dell’ EDR.

Il differenziale da riallineare è di 1,6 % in quanto l’ inflazione programmata con cui si è rinnovato il contratto per il biennio 2019 / 2020 prevedeva il 2,8%.

Di conseguenza si procederà allo scorporo della tranche di luglio dal TEM, inserendo l’importo previsto dal livello di inquadramento contrattuale, nell’ EDR.

Riportiamo ora il nuovo comunicato che riguarda la parte applicativa


Sottoscritto, l’11/6/2021, tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la verifica e adeguamento annuale del TEM agli eventuali scostamenti tra inflazione prevista per gli addetti all’industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

Il 4/6/2021 l’Istat ha pubblicato il dato ufficiale dell’inflazione di riferimento (IPCA indice prezzi al consumo armonizzato al netto degli energetici importati) per gli anni 2019 e 2020.

Come previsto dal CCNL, la prima verifica tra inazione reale e previsione inattiva utilizzata nel rinnovo contrattuale deve essere effettuata nel giugno 2021 con riferimento agli anni 2019 e 2020. Il riallineamento sarà realizzato nel mese di luglio 2021 nel caso di scostamenti, positivi o negativi, superiori nei singoli anni alla soglia predefinita dello 0,5%.

Tale adeguamento è effettuato scorporando l’importo dall’incremento del TEM previsto nel luglio 2021 e inserendolo nell’EDR (NdR: elemento distinto della retribuzione). Considerata la capienza insufficiente dell’incremento del TEM (24 euro in quanto andrebbero scorporati 37 euro ma la tranche di incremento è di 24 euro), il residuo dell’adeguamento, come previsto dal CCNL, sarà regolato nell’ambito del successivo rinnovo contrattuale.

CCNL Chimica – Industria_ i nuovi mimimi retributivi

Exit mobile version