ISF licenziato per aver fatto telefonate personali col telefonino aziendale. L’uso di un investigatore privato per verificare l’attendibilità del certificato medico
Il Sole 24ORE Norme & Tributi in un articolo di Patrizia Maciocchi riporta due interessanti sentenze della Corte di Cassazione.
Secondo il rapporto dell’investigatore, il “sorvegliato” aveva fatto una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibile con la patologia lamentata. Per i giudici è dunque legittimo il licenziamento per giusta causa precisando che il datore ha il diritto di ricorrere ad un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità del certificato medico, che può essere contestato anche valorizzando circostanze di fatto. Ciò che non può fare è far “spiare” il dipendente mentre è intento nell’ attività lavorativa vera e propria.
Il secondo caso riportato dal “Sole” riguarda un Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) licenziato per motivi disciplinari con l’accusa di aver utilizzato il telefonino
Con la sentenza 17108 la Suprema Corte ha stabilito che la massima punizione non è però giustificata perché il datore non ha saputo provare l’addebito. L’azienda farmaceutica aveva imposto all’informatore di dimostrare, attraverso la sua agenda telefonica l’identità delle persone chiamate. Secondo i giudici c’è stata un’inversione dell’onore della prova: spettava al datore fornire i tabulati vodafone dai quali risalire alle chiamate private. Inoltre le telefonate extra lavoro erano non più di 7 o 9 al giorno. Troppo poche per giustificare il licenziamento.
L’ISF inoltre era accusato di aver rapportate false visite ai medici. La prova era consistita nella deposizione degli investigatori privati ingaggiati dall’azienda per pedinare il dipendente. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che ha ritenuto inattendibili gli investigatori privati.
Corte di Cassazione Civile Sez. L Sentenza 17108/2016
Corte di Cassazione. Civile Sent. Sez. L Num. 17113 Anno 2016
Riassunto da Redazione – 17/08/2016