Riceviamo e pubblichiamo:
Informiamo dell’inizio del progetto aziendale denominato STEM che prevede l’imposizione dell’affiancamento da parte della società di consulenza Stem Healthcare agli ISF presso i medici durante la loro quotidiana attività di informazione scientifica.
Questo punto critico non ha trovato una risoluzione negoziale ed ha portato alla rottura delle trattative fra la RSU del personale esterno e la direzione aziendale di Angelini Pharma con la conseguente proclamazione per lunedì 15 maggio di sciopero, evento mai accaduto nella storia della rete esterna dell’Angelini Pharma.
Vi chiediamo cortesemente di comunicare tale iniziativa di protesta sulla vostra testata di comunicazione di categoria affinché la nostra manifestazione abbia la maggiore visibilità mediatica.
Grazie per la disponibilità, vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
La RSU del personale esterno di Angelini Pharma.
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N.d.R.:
È già rilevante che venga imposto di svolgere attività commerciale, perché è quella la finalità della Stem, ad una figura, quella dell’ISF, che, per espressa disposizione di legge, ne risulta assolutamente incompatibile, dovendo unicamente svolgere informazione scientifica.
L’attività poi dell’Informatore Scientifico del Farmaco, e di conseguenza l’informazione scientifica, (art. 122 del D.Lgs. 219/06) può essere fornita al medico e al farmacista, in forma limitata per quest’ultimo, dagli informatori scientifici. Quindi non può essere fatta in presenza di un estraneo, come è il funzionario Stem, non essendo né medico né farmacista titolare o ospedaliero.
L’ISF fa parte di un Servizio Scientifico (art. 122 e 126 del D.Lgs. 219/06) dal quale dipende e Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica (art. 126).
L’interpretazione autentica viene poi da AIFA con la lettera del Dr. Magrini, allora DG, del 23 marzo 2021, dove afferma: “l’art. 122 rubricato “Requisiti e attività degli informatori scientifici” non prevede, per l’espletamento di tale attività, nessuna ulteriore figura professionale con funzione di supporto“.
Già nel 2017 gli uffici giuridici di AIFA si erano espressi in tal senso aggiungendo che la “funzione sociale dei farmaci nella tutela dell’interesse pubblico della salute, deve conservare un alto grado di autonomia nell’espletamento del servizio informativo ai medici, nell’intento di non essere condizionato da interessi commerciali meramente privati”.
Con l’ordinanza n. 33428 dell’11 novembre 2022 la Corte di Cassazione afferma che è “errata la valutazione nel ritenere aderente alla professionalità [dell’ISF] il suo essere sottoposto alla direzione marketing e a ragioni commerciali” (punto 2 delle considerazioni della Corte)
La stessa Farmindustria nel documento per la certificazione dell’attività di informazione scientifica afferma: “Quale regola generale, interazioni non promozionali dovranno essere effettuate nel rispetto della legge e delle regolamentazioni applicabili garantendo il divieto di svolgimento di qualunque forma di pubblicità del farmaco così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006”.
Il Consiglio.di.Stato. Sez. V Sen. 2755 del 30.04.2009 afferma: “nel più volte citato T.U. del farmaco (d. lgs. 219/06), è ispirata al principio di libertà della informazione scientifica di cui costituisce un corollario insopprimibile il rapporto diretto tra l’informatore scientifico ed il medico, rapporto che deve sempre svolgersi in piena libertà ed autonomia e che non potrebbe pertanto essere mediato da soggetti terzi” e continua: “nell’esercizio dell’attività informativa, l’ISF non sia accompagnato da altri soggetti, la cui presenza potrebbe evidentemente decolorare il profilo dell’approfondimento scientifico sulle proprietà dei farmaci, a tutto vantaggio della loro mera promozione commerciale“.
Ribadisce ancora il Consiglio di Stato quanto già espresso nelle Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco “Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica” cioè se è presente un terzo soggetto
non si può parlare di informazione scientifica.
Perfino la Novartis è arrivata ad un accordo con le RSU in cui si afferma: “Con reciproca soddisfazione abbiamo raggiunto un accordo che da OGGI STABILISCE CHE L’INFORMAZIONE MEDICA POTRA ESSERE SVOLTA SOLO DALL’ISF E DA SOLO, nel rispetto degli accordi stato regione già citati nella scorsa comunicazione e delle numerose sentenze sul tema e quindi nel rispetto delle policy Novartis”.
Direi che sulla natura degli affiancamenti Stem non ci sia altro da aggiungere. Se non procedere per vie legali per far rispettare la legge se non viene avviato un doveroso ripensamento da parte della Angelini Pharma e di tutte quelle aziende che vogliono intraprendere vie non conformi alla norma di legge e ai regolamenti
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Nota:
STEM Healthcare è una società globale con sede nel Regno Unito e presente in sei continenti. STEM ha sviluppato un processo di audit (valutazione “indipendente”) e costruito un database di benchmarking con oltre 300.000 osservazioni faccia a faccia completate in 59 paesi. Il benchmark fornito è unico nel settore farmaceutico e comprende oltre 140 KPI (Key Performance Indicator, in italiano indicatore chiave di prestazione, si intendono metriche specifiche che misurano l’andamento dei processi aziendali rispetto agli obiettivi prefissati), concentrandosi su 2-3 priorità chiave durante la formulazione della pianificazione delle azioni al fine di aiutare i clienti ad accelerare ulteriormente le prestazioni. (dal sito STEM)
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