Con iI recente provvedimento approvato con decreto del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, è stato previsto lo slittamento al 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti per autotrazione, già in precedenza fissato per il prossimo 1° Luglio 2018.
Pertanto per i prossimi sei mesi sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per la deducibilità della spesa, diviene indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
A tal fine sarà necessario che vengano utilizzati come mezzi di pagamento:
– carte di credito
– carte di debito ovvero prepagate
nonché gli altri mezzi individuati con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile scorso dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
– assegni, bancari e postali, circolari e non;
– vaglia cambiari e postali;
– mezzi elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005.
È ammessa come modalità di pagamento l’utilizzo di carte e buoni carburante.
In sostanza si dovrà pertanto provvedere ad annotare sulla scheda carburanti l’importo del rifornimento, come attualmente in uso, ma anche ad allegare alla stessa le ricevute del pagamento (obbligatoriamente) tracciato.
Le possibilità di acquisto del carburante dal 1° luglio 2018
In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.
Più precisamente, è possibile scegliere tra:
– la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
– la scheda carburanti;
– il pagamento con strumenti tracciabili.
Emissione della fattura elettronica
Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio.
Il soggetto IVA all’atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l’emissione della fattura elettronica.
Utilizzo della scheda carburanti
La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018.
A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburanti.
Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).
Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).