Il licenziamento per scarso rendimento ha da sempre suscitato un ampio dibattito proprio in merito al rapporto intercorrente tra prestazione lavorativa e rendimento. Infatti, ci si è chiesti se la performance individuale sia un elemento in grado di concorrere a qualificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa o meno e in ogni caso in quale misura.
Senza dubbio può ritenersi superata l’idea che il lavoratore possa limitarsi a mettere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro senza alcun riguardo per il risultato del lavoro. Ciò in quanto si richiede altresì che la prestazione lavorativa sia eseguita con l’impegno e la professionalità media delle mansioni svolte, usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività assegnata al lavoratore ed osservando le disposizioni impartite dall’imprenditore.
In assenza di un riferimento normativo, la giurisprudenza ha da sempre avuto un ruolo determinante nella valutazione delle ipotesi di licenziamento a seguito di prestazioni insufficienti.
Può essere considerato legittimo il licenziamento di un lavoratore che non abbia raggiunto il risultato atteso dal datore di lavoro? E qualora tale soluzione fosse ammissibile, quali sono i limiti e gli oneri probatori entro cui è legittimo esercitare il recesso.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato … [… continua]
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