ORDINA
Art. 7
Nell’ambito del territorio regionale, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certificano la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); attività turistiche relative alla balneazione;
d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo;
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) manutenzione del verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate da specifici accordi tra Stato e Regioni;
l) noleggio veicoli ed altre attrezzature;
m) informatori scientifici del farmaco;
n) aree giochi per bambini;
o) formazione professionale;
p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Christian Solinas
Ordinanza – Versione integrale
Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/28 del 28 maggio 2020 relativa alle modalità di svolgimento dell’attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici presso gli studi professionali/ambulatori medici e presso le strutture ospedaliere.
Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad informare in maniera capillare tutti gli operatori interessati. Distinti saluti
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Donatella Garau
(documento firmato digitalmente)