Attenzione alla pubblicità idonea ad indurre in errore il consumatore medio: un caso in cui il messaggio è stato ritenuto ingannevole ha fatto scattare a carico dell’azienda una sanzione amministrativa di oltre 29 mila euro
Martedì, 21 Ottobre 2014, Farmacista33
Il Tar Lazio, chiamato a decidere in merito, sulla base del dettato normativo di cui al codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), ha ritenuto che il contestato messaggio, diretto all’acquisto on line del prodotto, accreditandone l’efficacia propria di un farmaco e non di un prodotto cosmetico, sia nella parte grafica che descrittiva, debba essere considerato ingannevole, con conseguente legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Ha osservato il Tar che l’art. 21 del Codice del consumo considera ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad un elemento determinante dell’offerta, così da spingerlo ad assumere una decisione di natura
Quanto alla idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, non occorre verificare la concreta esistenza di un pregiudizio, ma la potenzialità lesiva del messaggio pubblicitario sulla libera determinazione delle scelte.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]Cosmetici dermatologicamente testati, si ma da chi?
Vi propongo oggi l’intervista alla dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa e Presidente di Derming, laboratorio specializzato nei test su efficacia e sicurezza dei cosmetici. Parliamo con lei della situazione attuale, che ci fa riflettere davvero su un metodo direi poco ortodosso di valutazione prima dell’immissione in commercio dei prodotti cosmetici.
Quindi le strutture per i test sono importanti? < Anche la struttura in cui si svolgono i test clinici dovrà essere qualificata, certificata (UNI-EN ISO 9001) e dotata di procedure operative standardizzate per tutte le operazioni inerenti l’esecuzione di un test clinico. Un altro requisito minimo imprescindibile è il rispetto di principi etici, questione assolutamente delicata, trattandosi di studi condotti su volontari. A tal proposito, i prodotti da testare dovranno, precedentemente, essere certificati dal Valutatore della Sicurezza ed esser stati giudicati sicuri dal Direttore dello studio; quanto alle metodiche di valutazione, esse dovranno essere assolutamente non invasive. Sebbene, non si ritenga necessaria l’approvazione dei protocolli da parte di un Comitato Etico Indipendente e, non essendo nemmeno prevista da alcuna norma nazionale, è comunque auspicabile, nell’interesse primario di tutelare i diritti, la sicurezza ed il benessere di tutti i soggetti partecipanti agli studi, che ne venga costituito uno apposito che possa prendere in esame i casi border-line, analizzare la documentazione relativa alla sperimentazione, prima, durante e dopo il test, garantendo l’integrità e la privacy dei volontari. Senza considerare che per l’eventuale pubblicabilità dei risultati delle ricerche su riviste scientifiche con Impact Factor, è obbligatoria la valutazione preventiva dello studio da parte di un Comitato Etico. Infine, tutta la documentazione inerente lo studio clinico, sia cartacea che elettronica, dovrà essere correttamente archiviata presso la struttura; vi dovrà quindi essere una corretta tracciabilità dei dati inerenti lo studio/ archivio, questo anche in un’ottica di cosmetovigilanza, ossia nella gestione delle segnalazioni di eventi indesiderati da parte dei consumatori associati all’uso di prodotti cosmetici. Spero davvero che questa lodevole iniziativa di Skineco contribuisca a fare chiarezza ed ordine nel campo del “dermatologicamente testato” >