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Riflessioni sul controllo a distanza

Jobs Act: Grande Fratello o grande pasticcio?

di Guido Scorza | 22 giugno 2015 | Il Fatto Quotidiano  [estratto]

spioneCon la riformulazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori inserita nel Jobs Act si sta semplicemente ipotizzando di semplificare la fornitura ai dipendenti di strumenti di comunicazione elettronica che sono, ormai, entrati a far parte del quotidiano di ciascuno a casa come sul lavoro.

Ma, sfortunatamente, tale norma è seguita – nella proposta del governo – da un’ulteriore disposizione, che sembra proprio pensata male e scritta peggio.

Eccola: “Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.

Il punto è che le disposizioni che la precedono – ovvero quelle del primo e del secondo comma – non stabiliscono alcunché in relazione alle “informazioni raccolte” dal datore di lavoro, limitandosi a consentire a quest’ultimo di installare taluni dispositivi e di consegnarne talaltri ai lavoratori.

A quali informazioni, dunque, fa riferimento il governo? A tutte quelle raccolte attraverso gli apparecchi e dispositivi installati in azienda e forniti ai lavoratori? Se fosse così sarebbe difficile resistere alla tentazione di unirsi al coro di quanti accusano il governo di spianare la strada a scenari da Grande Fratello.

Mentre, infatti, con riferimento agli apparecchi e dispositivi eventualmente installati in azienda, la proposta del governo, stabilisce inequivocabilmente che essi possono essere impiegati “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e, dunque, sembra limitare la raccolta di informazioni a quelle, eventualmente utili anche al controllo dei lavoratori, che dovessero finire nella rete del datore di lavoro solo in modo “preterintenzionale”, con riferimento a smartphone, tablet e pc, una simile limitazione manca del tutto, con la conseguenza che la nuova disciplina abiliterebbe il datore di lavoro a far man bassa di tutte le informazioni comunque in transito per i dispositivi forniti al lavoratore anche per finalità direttamente di controllo.

Al riguardo, peraltro, c’è da tener presente che il governo sta proponendo di eliminare l’attuale primo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che, oggi, vieta “l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
Caduto il divieto generale, i datori di lavoro – in assenza di qualsivoglia nuova norma che ne perimetri la potestà di controllo – tornerebbero tecnicamente liberi di controllare a distanza i lavoratori. E sul punto è inutile appellarsi al Codice privacy giacché, le norme che riguardano la tutela dei dati personali e della riservatezza nel rapporto di lavoro, sfortunatamente, si limitano a richiamare – senza neppure riprodurne il testo – l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ovvero esattamente la norma che il governo vorrebbe riformulare integralmente.

Difficile leggere diversamente le norme contenute nella proposta di Palazzo Chigi.

Se, dunque, Palazzo Chigi non ha davvero intenzione di legittimare forme di controllo massiccio dei lavoratori è urgente che metta mano alle norme appena presentate al Parlamento, riformulandole, reintroducendo il divieto di ogni forma di controllo a distanza dei lavoratori e perimetrando il diritto del datore di lavoro all’uso delle informazioni raccolte attraverso smartphone, tablet e pc alle sole informazioni delle quali venga in possesso in modo preteritenzionale.

In difetto non ci sarà comunicato o dichiarazione ufficiale che valga a scongiurare il rischio – che questa fosse o meno l’intenzione del governo – che un datore di lavoro installi, del tutto legittimamente, sullo smartphone di un suo dipendente un’app che gli consenta di controllare se, quanto e come lavora e, eventualmente, anche di licenziarlo sulla base delle informazioni raccolte.

Certo, per farlo, dovrà prima informare il lavoratore e magari anche ottenere il suo consenso, ma, se si ha il coraggio di mettere da parte ogni forma di ipocrisia, occorre riconoscere che questo genere di cautele formali, in un rapporto di lavoro, valgono davvero poco e, comunque, certamente, molto meno di un divieto esplicito di ogni forma di controllo a distanza.

Notizia correlata: Jobs act. Opinioni a confronto. Ministero: norma sui controlli a distanza è in linea con la privacy. Giuslavorista: “Lavoratore resterà inerme davanti all’impresa”

N.d.R.: Le riflessioni espresse nell’articolo ci dicono che il ministro Poletti o è un incompetente o ci prende in giro, scelga lui quale preferisce.

Una seconda osservazione riguarda il ruolo specifico degli ISF. Lo spionaggio su di loro diventerà legale, ma il problema è, dato il lavoro che fanno, coinvolgerà per forza di cose anche i medici. Gli strumenti di cui sono dotati non solo possono controllare il percorso che effettuano, e in che orari, ma possono anche registrare o videoriprendere, a loro insaputa, gli incontri che hanno con i medici. Gli spioni, a insaputa degli stessi ISF, potrebbero verificare cosa dice l’ISF e se dice le cose che in azienda gli hanno ordinato di dire e verificare (e vedere) cosa dice o fa il medico.

Hanno qualcosa da dire i medici? E l’AIFA non ha niente da dire e continua con la sua assenza di controlli?

Redazione Fedaisf

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