I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia quindi, per utilizzarlo ai fini professionali è necessario chiederne il riconoscimento
Il titolo estero deve pertanto ottenere il riconoscimento, o meglio l’equivalenza o l’equipollenza, in Italia del titolo estero conseguito.
Con il termine equipollenza si intende l’equiparazione di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano.
Il giudizio di EQUIVALENZA: è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo.
La dichiarazione di EQUIPOLLENZA: è invece un’analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili.
Per l’equipollenza l’analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell’istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici. Tale valutazione del titolo ha lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano tanto da poterlo definire equivalente e dandogli poi lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”. Sentito il parere delle competenti autorità accademiche, si emetterà il relativo Decreto di equipollenza, o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art.10 della Legge 241/90.
Possono presentare domanda coloro che posseggono la cittadinanza italiana, e con la Legge comunitaria del 25/01/2006, n. 29, art. 13, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.
C’è anche la via del Ministero con la quale gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al Ministero dell’Università e della Ricerca –– Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica– Uff. IV – , e considerando che il lavoro si svolge in smart working, solo per mezzo posta certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it e contestualmente all’indirizzo Pec: stefania.moreno@miur.it – allegando quanto segue:
- Domanda di equipollenza
- Fotocopia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio;
- Fotocopia della documentazione relativa ai programmi di corso e di esame finale tradotti e legalizzati;
- Dichiarazione di valore in loco (da richiedere a un consolato, ambasciata);
- Autocertificazione della cittadinanza italiana o della UE;
- Fotocopia del documento d’identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore.
Funzionario responsabile: Stefania Moreno
La via più semplice però è, secondo il nostro parere, chiedere l’equipollenza direttamente ad una Università italiana. L’equipollenza dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei possono attribuire a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani che hanno la facoltà corrispondente.
Le Università italiane, in autonomia, valutano i titoli accademici stranieri per rilasciare analoghi titoli italiani. Una Commissione valuterà i curricula accademici degli studenti stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile ed eventualmente chiedere delle integrazioni.
Le informazioni sulle procedure di riconoscimento sono fornite direttamente dalle Università. Occorre informarsi sui tempi della procedura perché la Commissione si riunisce una o due volte all’anno.
Per informazioni si può consultare la pagina del MIUR https://www.miur.gov.it/titoli-accademici-esteri
In Italia l’attività degli ISF è regolamentata dal D.Lgs. 219/06 che all’art. 122, e successive integrazioni, indica i titoli idonei.
Essi sono: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in informazione scientifica sul farmaco. Inoltre sono ammesse laurea in scienze naturali, Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura e le lauree triennali in biotecnologie e Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica. È ammessa anche la laurea specialistica o magistrale in Scienze chimiche a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea
Per maggiori informazioni e approfondimenti puoi consultare la pagina https://www.fedaiisf.it/come-accedera-alla-professione-di-isf/
Riconoscimento professionale
Non sempre però è necessario un riconoscimento accademico ma un riconoscimento professionale.
In Italia le professioni si dividono in due categorie: 1- professioni “non-regolamentate” dalla legge e 2- professioni “regolamentate” dalla legge.
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri.
Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.
Cioè Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza.
Un problema potrebbe nascere dal tipo di professione. Cioè, l’attività dell’informatore scientifico del farmaco è regolamentata dal D.Lgs. 219/06 ma non compare nell’Elenco Professioni regolamentate e relative autorità competenti del Governo. In ogni caso l’organo competente nel nostro caso è l’AIFA che ha un Ufficio Informazione Scientifica la cui responsabile è Cinzia Berghella c.berghella@aifa.gov.it infomedicoscientifica@aifa.gov.it o in alternativa il Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/ e in questo caso se è equiparato ad una professione sociosanitaria consultare https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=D2.26&flag=P
Per ulteriori informazioni è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso la il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Tel. 06 67795322 – 5210; e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it) e si può consultare il seguente sito: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/