Veneto, Marche e Sicilia dal 30 giugno; Lazio dal 30 settembre; Friuli Venezia Giulia dal 31 ottobre; Umbria dal 31 dicembre. È l’elenco delle prime sei Regioni in cui – dalle date indicate – scatta la fase a regime della trasmissione telematica delle ricette. Se lo dovranno ricordare soprattutto i medici di famiglia, perché per loro in via definitivo alla ricetta elettronica significa anche entrata in vigore delle sanzioni previste dall’Accordo nazionale a proposito di invio dati, ma anche i farmacisti coinvolti a pieno titolo nelle novità appena pubblicate in Gazzetta ufficiale. In base alle nuove indicazioni legislative il ricettario elettronico, come avviene già per quello cartaceo, è assegnato a ogni medico prescrittore dagli enti preposti. Il medico compilando il form della ricetta elettronica, la invia on line alla farmacia, mentre al paziente viene comunque rilasciato anche a titolo di promemoria la versione cartacea della ricetta. Al momento della compilazione della ricetta elettronica, il medico ne invierà i dati al Sac (Sistema di accoglienza centrale), o al Sar (Sistema di accoglienza regionale), se la Regione ne è fornita, comprensivi del numero di ricetta elettronica (Nre), del codice fiscale del paziente e dell’eventuale esenzione; il paziente, a quel punto, si recherà in farmacia, ad esempio, con la propria tessera sanitaria e il promemoria della ricetta. Al farmacista basterà controllare on line la prescrizione, attraverso l’identificazione tramite tessera elettronica, e consegnerà il farmaco al paziente. La farmacia ha la possibilità di visionare esclusivamente i dati della ricetta elettronica per cui l’assistito chiede l’erogazione e può a sua volta trasmettere telematicamente i dati . Nel caso non abbia tutti i farmaci prescritti, il farmacista può rinviare la chiusura della ricetta generando così un sospeso, in modo che nessun altro operatore abbia modo di effettuare operazioni su di essa. Nel caso di impossibilità tecnica di scaricare la ricetta, invece, il farmacista dispensa ugualmente il farmaco sulla base dei dati riportati sul promemoria cartaceo, dopo di che trasmetterà le informazioni per via telematica al Sac. A partire da questo momento la ricetta non sarà più scaricabile da altre strutture. In caso di errore nella dispensazione, infine, è stata prevista la possibilità di richiedere al Sac o al Sar, la cancellazione o l’annullamento della ricetta, comunicando l’eventuale rettifica.
Ricetta elettronica, a regime in sei regioni solo per decreto