RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’IMPORTATORE DI MEDICINALI

Corte d’Appello di Roma

La semplice attività d’importazione e distribuzione di farmaci, mantiene il suo carattere di pericolosità, pur se il prodotto è stato solamente importato e commercializzato da una società, che, esplicando la mera attività d’importazione, non aveva compiuto alcuna manipolazione e lavorazione del farmaco, atteso che la stessa, proprio per la sua attività, non può avere ignorato la composizione del medicinale e gli effetti dello stesso, peraltro, studiati nei trattati di medicina al principio attivo utilizzato, componente principale del medicinale. L’attività d’importazione e commercializzazione di farmaci, è classificabile quale attività pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, in quanto caratterizzata dalla probabilità statistica d’eventi dannosi e dalla gravità dei danni ragionevolmente prevedibili. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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