N.d.R.: Facciamo rispettosamente notare alla Dr.ssa Petropulacos che è sicuramente vero ciò che dice riferendosi al comma 2 dell’Art. 119 del D.Lgs. 219/06, infatti le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni fanno riferimento ai commi 21, 22, 23 e 24 dell’Art. 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326 che recita:
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e’ soppresso. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e’ depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all’agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l’evento». Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: «o, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione».
24. Nel comma 3 dell’articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanita» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all’Istituto superiore di sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
Pertanto, indipendetemente dal D.Lgs, 542/92, poi assorbito in modo identico nel D.Lgs. 219/06, le linee guida della Conferenza Stato Regioni del 20 aprile 2006 hanno le “caratteristiche di forma normativa” di cui al comma 21 dell’art. 48 della legge 326/03. Del resto anche nel vostro DGR 2309/16 viene detto “Visto il documento “Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23, 24 della Legge 24 novembre 2003, n. 326”, approvato il 20 aprile 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome“. Quindi è il vostro stesso DGR che dà alle linee guida delle Regioni una valenza giuridica e anche da queste ne trae legittimità.
Le linee guida dicono esplicitamente all’art. 2 che “Lo svolgimento dell’attività degli ISF all’interno delle strutture del SSR viene assicurato e agevolato dalle Direzioni delle suddette strutture”, sottolineiamo assicurato e agevolato, NON OSTACOLATO. Aggiunge anche che il lavoro degli ISF deve essere assicurato e agevolato sensibilizzando la disponibilità dei medici.
Comunque, al di là delle osservazioni giuridiche, ci viene spontanea una domanda: oltre all’incontro con gli ISF del giugno 2017 in cui è emersa tutta l’assurdità del sistema di regolamento regionale, quanti ISF ha incontrato per verificare le criticità? o ha sentito solo le voci delle aziende sanitarie?
Nella Delibera Num. 919 del 18/06/2018 “linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l’anno 2018” al punto 2.15.5 Attività di informazione scientifica nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale dite esplicitamente “Le Aziende Sanitarie dovranno aggiornare le disposizioni già emanate a livello locale, in accordo con gli avanzamenti regionali in materia condivisi con le associazioni di categoria”.
L’associazione di categoria degli ISF è Fedaiisf. Siamo in attesa di essere convocati.
Notizie correlate: Emilia-Romagna.dgr-2309-2016