Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.
L’Ordinanza prevede in particolare:
MISURE ANTI-MOVIDA
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
- è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:
- 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
- Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
- Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Il DPCM sottoscritto il 13 ottobre ha validità dal 14 ottobre fino al 13 novembre compreso.
Tra le novità introdotte si evidenziano, in particolare:
- la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
- indicazioni per gli sport individuali e di squadra, tra cui il divieto di svolgere gare, competizioni e altre attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
- confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso;
- il divieto di svolgere feste in tutti i luoghi, sia all’aperto che al chiuso;
- indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
- la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- limiti di orario e di somministrazione di cibi e bevande per i servizi di ristorazione;
- disposizioni per chi fa ingresso in Italia.
Allegati