Premesso che:
- l’attività dell’informatore scientifico del farmaco (ISF) è regolamentata, a livello comunitario dalla DIRETTIVA 2001/83/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO e successive modificazioni;
- la Direttiva 2001/83/CE alla Premessa 2a precisa essere emanata per: “assicurare la tutela della sanità pubblica”;
- la Direttiva 2001/83/CE alla Premessa 49a precisa: “Gli informatori scientifici svolgono un ruolo importante nella promozione dei medicinali. È pertanto opportuno imporre loro alcuni obblighi”;
- lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Comunitaria 2001/83/CE con il D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219;
- l’Art. 122 Comma 1°, D.Lgs. 219/06, stabilisce che: “L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici”;
- l’Art. 122 Comma 6°, D.Lgs. 219/06, obbliga l’ISF alla FARMACOVIGILANZA;
- l’Art. 126 del D.Lgs. 219/06 dal quale dipende l’ISF sia deputato alla FARMACOVIGILANZA.
Premesso, ancora, che:
- in data 2 dicembre 2020 tra i primi Paesi europei, l’Italia ha presentato “in data 2 dicembre 2020, le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti- SARS-Cov-2/COVID-19, elaborate da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, recanti l’identificazione delle categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale a limitata disponibilità dei vaccini. Le categorie individuate sono quelle degli operatori sanitari e socio-sanitari, nonché residenti e personale delle RSA;
- il Piano Nazionale Vaccinale, ad oggi, non contempla tra le categorie da vaccinare con priorità gli ISF;
- lo stesso Piano Vaccinale Nazionale contempla, invece, tra i professionisti con priorità i Chimici ed i Fisici, che diversamente dagli ISF non incrociano mai i medici, i paramedici ed i pazienti, come pure ad oggi sono stati vaccinati gli impiegati amministrativi, il personale delle ditte esterne ed i corrieri che portano merci in ospedale non comprendiamo perché non vaccinare gli ISF, ISF che per Legge, D.Lgs. 219/06, devono assolvere a due fondamentali funzioni sociali, l’ AGGIORNAMENTO MEDICO e la FARMACOVIGILANZA;
- molte regioni (Lombardia, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) hanno già vaccinato gli ISF, o si apprestano a farlo, motivando la decisione in quanto questa figura professionale sanitaria è esposta fortemente al rischio di contrarre l’infezione per i luoghi dove presta l’attività professionale;
Considerato che:
- risulta che le associazioni datoriali che raggruppa le aziende produttrici dei farmaci brand e dei generici (FARMINDUSTRIA ed EGUALIA) abbia fatto esplicita richiesta di vaccinazione per i propri ISF;
- da oltre un anno è cessata ogni attività di aggiornamento medico congressuale e quindi gli ISF sono rimasti l’unica fonte di aggiornamento, soprattutto in un momento così delicato;
- nel corso dell’emergenza pandemica è più pressante la necessità di una più stretta azione di Farmacovigilanza, deputata agli ISF, soprattutto in un momento in cui la vigilanza a seguito dell’inoculazione del vaccino deve essere più serrata anche per eventuali interazioni con le terapie croniche;
- questo accresciuto impegno professionale dell’ISF, unici, ad oggi, a sostenere l’aggiornamento medico nonché pilastro fondamentale nella FARMACOVIGLANZA, ma anche fortemente esposti, se non vaccinati, al doppio rischio di essere contagiati e di contagiare, con il conseguente rischio di incremento dell’Indice RT che comporta anche provvedimenti con ricaduta sul PIL;
- un protrarsi della non vaccinazione degli ISF porterà sicuramente, a breve, ad un dimezzamento occupazionale che potrebbe vedere coinvolto moltissimi professionisti altamente qualificati, non giovanissimi e difficilmente reinseribili nel mondo lavorativo a motivo della loro altissima e specifica professionalità; dimezzamento occupazionale conseguente alle difficoltà di accesso nelle strutture sanitarie per motivi di profilassi pandemica.
Ritenuto che:
- la figura dell’ISF non rientra tra le professioni sanitarie e per questo, nonostante il prezioso lavoro svolto al servizio della salute di tutti e a discapito della propria, la categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) non è stata inserita tra quelle da sottoporre a vaccino per il COVID-19 nella “Fase 1”;
- gli ISF sono un importantissimo anello di congiunzione tra medici e ricerca scientifica. Senza il loro costante rapportarsi con i medici ospedalieri o di medicina generale, non si potrebbero garantire ai pazienti le migliori terapie a disposizione per qualsiasi patologia;
- il mancato riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco (ISF) è il motivo per cui tali professionisti non sono, allo stato, individuati tra le categorie da sottoporre per primi a vaccinazione”.
Tutto ciò premesso e considerato,
si impegna il Presidente della Regione Lazio
➢ a disporre con la massima urgenza che tra le categorie prioritarie contenute nell’ambito del Piano Regionale Vaccinazione anti-SARS-CoV2 venga inserita nell’immediato le figura di informatore scientifico del farmaco (ISF).