Regione Emilia-Romagna. Interrogazione all’Assessore alla Salute: “Non ritiene l’Assessore che le norme del DGR 2309 di fatto impediscano una corretta informazione scientifica sui farmaci che nuoce alla sicurezza e all’appropriatezza con grave danno per i pazienti?” N.d.R.

Interrogazione a risposta scritta n. 6668 circa questioni riguardanti la normativa relativa ai requisiti ed all’attività degli informatori scientifici in ambito farmaceutico. A firma del Consigliere: Galli

N.d.R.: Rordiamo che il DGR che vorrebbe regolare l’attività di informazione scientifica sui farmaci è palesemente illegale. Il Decreto della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna 2309 del 2016 sulla regolamentazione degli ISF è illegittimo sia perché in contrasto con l’art. 4 della Costituzione, come evidenziato con l’incontro del 27 febbraio scorso tra una nostra delegazione e rappresentanti della Regione, e dalle criticità a loro relazionate, ma anche perché in contrasto sia con il D.Lgs, 219/2006, sia con le “Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco”, approvate il 20 aprile 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome”.

Il D.Lgs 219/2006 all’art. 119 (citato colpevolmente incompleto nel DGR) al comma 2 riferisce: “L’informazione Scientifica deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall’AIFA, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dell’industria farmaceutica”: l’AIFA non ha ancora adottato alcuna linea guida e le associazioni dell’industria farmaceutica non sono mai state ascoltate preventivamente, inoltre il D.Lgs. 219 rimanda alle linee guida che quindi hanno valore di legge e le linee guida dicono esplicitamente all’art. 2 che “Lo svolgimento dell’attività degli ISF all’interno delle strutture del SSR viene assicurato e agevolato dalle Direzioni delle suddette strutture”, sottolineiamo assicurato e agevolato, NON OSTACOLATO. Aggiunge anche che il lavoro degli ISF deve essere assicurato e agevolato sensibilizzando la disponibilità dei medici.

L’art. 122 del D.Lgs. 219 afferma che “L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici” per cui questa attività è pienamente legittima.

Inoltre l’art, 131 del D.Lgs. 219/06, comma 1.b, dispone per il Servizio di Farmacovigilanza “che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario anche tramite i contatti del servizio di informazione scientifica della propria azienda”. Certe regole derivanti dal DGR impediscono l’applicazione della legge. Inoltre le linee guida prescrivono un regolamento regionale (SSR) e non regole di iniziativa delle singole AUSL o AO o AOU”.

Pertanto consigliamo tutti gli Innformatori Scientifici dell’Emilia Romagna e i medici del SSR di attenersi scrupolosamente alle leggi nazionali e costituzionali.

Notizie correlate: Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Linee guida di “Regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco” approvate il 20 aprile 2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Emilia-Romagna.dgr-2309-2016

Parma. Approvato il nuovo Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l’accesso degli informatori scientifici del farmaco

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