NewsNote di redazione

Redazionale. Considerazioni su Farmaci generici e le “reazioni avverse” dei medici

a) è manifestamente dimostrato come la sollecitazione alla prescrizione del generico non fa risparmiare il SSN  ma sottopone il cittadino ad una compensazione tra il prezzo più basso e quello massimo del farmaco prescritto, come disposto dalle norme vigenti come riportato dall’art. 7 della legge 405/2001 comma 4 quindi, si lascia al cittadino il potere decisionale, un potere decisionale che sottopone lo stesso alla consapevolezza che potrebbero verificarsi possibili differenze tra farmaci e manifestarsi; possibili eventi aversi

Art. 7.
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché’ forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo’ apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all’atto della presentazione, da parte dell’assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell’assistito con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

b) Un altro rilevante aspetto riguarda la necessità di mettere ulteriori strumenti per dar credito ai farmaci generici, ” l’Orange Book”, strumento che metterebbe a disposizione del medico una serie di dati sulla qualità ed efficacia del generico stesso;

c) sistematicamente non si considera che la sostituzione tra equivalenti dello stesso principio attivo, spesso nasconde la sconvenienza di una riduzione di efficacia non solo rispetto all’ originator ma tra equivalenti stessi. Questo accade proprio perché non tutti i farmaci definiti equivalenti passano attraverso la filiera per la verifica della qualità e dell’efficacia rispetto al farmaco brand (originator);

Di seguito vi segnalo, anche se ormai l’argomento è stato stra-discusso, le considerazioni del Farmacologo Prof. Scaglione, il seguente link:

http://www.salutedonna.it/biocreep-e-bioequivalenza-tra-farmaci-generici.html#sthash.d2sJio2m.dpuf     riporta:

…È naturale quindi chiedersi se non sia possibile avere espresso il valore di biodisponibilità sulle confezioni e sul foglietto illustrativo in modo da poter sapere quanto quel generico è simile al farmaco originale?

Il Prof. Scaglione a questo riguardo spiega che la bioequivalenza non è un parametro fisso caratterizzante ma regolatorio, utilizzato cioè dalle Agenzie Regolatorie nazionali per approvare il farmaco.

La pratica clinica è un’altra cosa e quindi è il medico che deve stabilire con il paziente il prodotto migliore per la cura.

Detto ciò, anche se con giusto diritto, si minacciano verifiche sulle denunce degli eventi aversi affinché, le stesse, non siano forzature da parte delle aziende produttrici dei farmaci a brevetto scaduto, si dovrebbero anche, per evitare che questa posizione sia manifestamente intesa come uno scontro diretto contro la classe medica, che comporterebbe un sentimento di diffidenza verso lo stesso professionista, tener presenti le problematiche prima riferite.

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29 settembre 2014 – Redazione Fedaiisf

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