Cortometraggi televisivi con personaggio famoso e altre modalità al vaglio del giudice amministrativo. L’art.116 e 217 del D.Lgs. n. 219
Una società operativa nel comparto della commercializzazione di prodotti per la cura e l’igiene del cavo orale ha impugnato dinanzi al Tar Lazio – Roma alcune determinazioni relative ad iniziative pubblicitarie collegate a due dispositivi medici (dentifricio e collutorio). Il Tribunale amministrativo chiamato a decidere le controverse questioni di legittimità dei provvedimenti di diniego adottati dal ministero della Salute, in due diverse pronunce depositate nello scorso mese di agosto, ha delineato alcuni interessanti profili. Nel delicato campo della pubblicità dei medicinali, le esigenze di tutela del consumatore, le quali – come ha osservato il Tar – secondo la tesi del Ministero richiedevano che fosse indicata nel messaggio pubblicitario la destinazione di uso del prodotto, ben potevano essere soddisfatte dalla dicitura che si trattava di un dispositivo medico “CEE”, dalla denominazione del dispositivo, dalla sua tipologia e dall’invito chiaro ed esplicito a leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Tali elementi potevano in realtà riscontrarsi nel messaggio pubblicitario proposto. In sostanza, come affermato dalla società ricorrente, una volta identificato il prodotto come dispositivo medico, soltanto la lettura del foglio illustrativo e delle istruzioni d’uso richiamate avrebbero consentito di avere una informazione obiettiva e completa sulla destinazione d’uso e sulle proprietà del prodotto, per cui ne discende che la previsione nel messaggio pubblicitario di un’autonoma e necessariamente più sintetica indicazione della destinazione d’uso oltre quella che per legge deve essere riportata nel foglio illustrativo risulta essere ingiustificata e sicuramente non necessaria al fine della tutela delle esigenze dei consumatori connesse al corretto utilizzo dei dispositivi medici in questione. Al riguardo è stato rilevato che:
I) l’art.116 del D.Lgs. n. 219 del 2006 nel prevedere le caratteristiche e il contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico dei medicinali stabilisce che il messaggio pubblicitario deve comprendere almeno:
a) la denominazione del medicinale (nel caso specifico di dispositivo medico);
b) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale (dispositivo medico);
c) un invito esplicito e chiaro e leggere le avvertenze contenute nel foglio illustrativo;
II) il messaggio pubblicitario proposto dalla società ricorrente risulta conforme alla richiamata disposizione in quanto contiene tutti gli elementi minimi essenziali previsti dalla stessa.
Il 12 agosto 2014 – qualche giorno prima del provvedimento di cui abbiamo appena detto – è stata depositata altra sentenza con la quale, il medesimo Tribunale amministrativo, ha avuto modo di valutare la legittimità del rigetto dell’autorizzazione di effettuare pubblicità sanitaria attraverso un breve cortometraggio televisivo in cui, nella prima immagine, risultava inquadrato un personaggio largamente noto al pubblico. L’articolo 117 del D.Lgs. n. 219 del 2006, nel vietare un messaggio pubblicitario contenente la raccomandazione di una persona largamente nota al pubblico presuppone un ruolo attivo del personaggio che si concretizza in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente invito ad acquistarlo. Tale ruolo, come è avvenuto nel caso specifico, non è individuabile nella mera presenza del personaggio famoso nel messaggio pubblicitario in assenza di alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, per l’utilizzo del dispositivo medico. Da ciò consegue l’illegittimità del contestato diniego.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]