E’ vietato utilizzare i social network per fare la pubblicità ai farmaci di automedicazione. Per Facebook fa eccezione soltanto la colonna di destra del cosiddetto “muro”, lo spazio dei post, dove già da tempo vengono pubblicate inserzioni costituite da una foto e un breve testo di accompagnamento; per Twitter, invece, il divieto è assoluto. L’indicazione arriva dall’aggiornamento con cui il ministero della Salute ha rinnovato di recente le linee guida per la pubblicità farmaceutica sui nuovi media. I principali destinatari del documento sono ovviamente i manager e i creativi delle aziende farmaceutiche, ma una lettura non fa male male neanche al farmacista che ha aperto un profilo Facebook della propria farmacia, gestisce un sito di e-commerce oppure usa la posta elettronica come strumento di marketing e fidelizzazione.
Il no quasi categorico alla pubblicità degli Otc sui social, invece, viene motivato dal Ministero con le caratteristiche della comunicazione sul farmaco: i messaggi autorizzati, è la spiegazione del dicastero, devono essere statici per la natura del contenuto, cioè non possono essere modificati una volta approvati. Sui social, invece, commenti e discussioni che si sviluppano dai singoli post mettono a rischio tale requisito. Risultato, no alla pubblicità degli Otc su Twitter e “nì” su Facebook, dove è consentita soltanto se appare nella colonna di destra già oggi riservata ad annunci e inserzioni statiche (due le formule tollerate: testo+Immagine singola+link oppure testo+immagini multiple+link).
Quanto infine alla comunicazione rivolta agli operatori (tra i quali farmacisti e medici), l’avvertenza del Ministero è che l’accesso rimanga riservato ai professionisti anche quando è diffusa via internet.« Pertanto le aziende devono prevedere l’istituzione di aree criptate, con accesso tramite password. «Ne consegue» conclude il Ministero «che anche nell’ambito dei siti di libero accesso al grande pubblico, i link verso aree destinate all’informazione degli operatori sanitari devono, comunque, fungere da barriera d’accesso, per coloro che non si configurano come tali».