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Protocolli di sicurezza e campagna vaccinale nei luoghi di lavoro

Nella serata del 6 aprile 2021, sono stati condivisi da Confindustria e le altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”  e il  Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Assistal – 7 aprile 2021

Il primo protocollo contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la vaccinazione dei lavoratori. Qualora la disponibilità dei vaccini lo consentirà, in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19, sarà possibile, per le imprese che lo vorranno, organizzare la somministrazione del vaccino ai propri lavoratori semplicemente rispettando regole e procedure definite nel Protocollo e nei documenti che questo richiama.

La vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l’esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n. 44/2021, ed è evidenziato che non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo fissa linee guida nazionali per dare ulteriore contenuto al senso di responsabilità sociale mostrato dalle imprese in questi ultimi mesi.  Queste potranno, infatti, collaborare attivamente alla realizzazione del piano vaccinale, non solo attraverso la messa a disposizione di propri spazi aziendali perché possano diventare hub vaccinali per l’intera popolazione, come ipotizzato da Confindustria, ma, se lo vorranno, anche attuando direttamente piani aziendali di vaccinazione per i lavoratori.

Il secondo Protocollo, invece, aggiorna i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro che erano stati recepiti con DPCM. Sono stati inserite le novità intervenute in questo anno mantenendo inalterato l’impianto dei precedenti protocolli che – come dimostrano anche i dati forniti da INAIL sul numero delle denunce di infortunio professionale per COVID – sono stati molto efficaci nel contenimento e nel contrasto al virus.

Ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).

È stata anche modificata la precedente formulazione relativa alle trasferte, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero e si è confermata la necessità di negativizzare il tampone per poter fare rientro in azienda, superando il contrasto con le circolari del Ministero della salute.

Redazione Fedaisf

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