Nel Documento programmatico Salute (a cui rimandiamo per una lettura completa) per le prossime elezioni del 4 marzo del Movimento 5 Stelle, a pagina 9, leggiamo:
- intervenire efficacemente nel settore dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi, delle tecnologie nonché l’attività di ricerca, di sperimentazione clinica e di formazione e le correlate sponsorizzazioni come ambiti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi e di conflitto d’interessi ed in tal senso appare indispensabile rompere il legame esistente tra aziende produttrici di prodotti e servizi della salute e i professionisti che vi operano, vietando ogni legame promozionale diretto da parte di aziende/informatori presso gli operatori pubblici della sanità;
- – introdurre l’obbligo di dichiarazione pubblica affinché siano rese conoscibili tutte le relazioni e/o interessi che possono coinvolgere i professionisti dell’area sanitaria e amministrativa nell’espletamento di attività sia decisionali che esecutive e che siano in relazione a prodotti farmaceutici o parafarmaceutici o comunque a prodotti e/o servizi commercializzabili nell’ambito di salute (ivi inclusi ad esempio i prodotti assicurativi, prodotti e/o attività formative);
- – adottare provvedimenti efficaci e sistematici volti a prevenire i meccanismi e le prassi amministrative che favoriscono l’insorgenza di fenomeni di corruzione in ambito sanitario, dando altresì concreta attuazione alle normative già esistentiin favore della trasparenza e completando l’ informatizzazione del Sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on-line.;
- – introdurre una diversa analisi delle voci di costo dei bilanci delle ASL al fine di raggiungere i migliori risultati in termini economico gestionali e con evidenti ricadute positive per l’efficacia e l’efficienza del sistema; …
Evidentemente i 3 documenti salute, almeno nei confronti degli ISF, dimostrano poche idee, comunque molto confuse. Sarà almeno sessant’anni che cerchiamo di spiegare alle varie autorità chi sono e cosa fanno gli ISF. Invano. Regna sovrana l’ignoranza e un’immagine pubblica completamente sbagliata degli ISF. Ciò porta personaggi totalmente ignoranti a normare o legiferare su una materia, come l’informazione scientifica, di cui non conoscono nulla, provocando solo danni: vedi Regolamento ISF dell’Emilia-Romagna, il Codice ANAC, ecc.
Dovrebbero sapere che le aziende aderenti al Codice EFPIA (la Farmindustria Europea), recepito nel Codice Deontologico di Farmindustria, hanno adottato misure di trasparenza all’interno dei propri codici nazionali. Le prime rivelazioni sono state effettuati a partire dal 30 giugno 2016, per i pagamenti effettuati nel 2015. Queste informazioni sono state pubblicate, ogni anno, su una piattaforma pubblica, che può essere sul sito web della società o, in alcuni paesi, su una piattaforma centralizzata, con i dati provenienti da diverse società. Comunque visibili e consultabili da tutti.
La normativa vigente definisce l’informazione scientifica del farmaco e gli Informatori Scientifici, si veda il D. Lgs. 541/92, il D.Lgs.219/06, le linee guida della Conferenza delle Regioni sull’informazione scientifica, leggi e regolamenti regionali, Direttive europee e sentenze del Consiglio di Stato, della Cassazione ecc..
La valenza inoltre di servizio pubblico attribuita alla attività di informatore scientifico del farmaco deriva dalla legge di riforma sanitaria ed è confermata dalla normativa indicata dai decreti del Ministro della sanità 23 giugno 1981, 23 novembre 1982, 26 febbraio 1985, 4 dicembre 1990, e 3 luglio 1992 (tutti sulla disciplina dell’attività di informazione scientifica sui farmaci), nonché dai decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 (sul monitoraggio sui farmaci), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, (in attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità sui medicinali per uso umano), dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435 (entrambi, fra l’altro, sul coinvolgimento degli informatori scientifici del farmaco nella attività di farmacovigilanza).
Le indicazioni programmatiche del M5S hanno deluso (è un eufemismo) molti ISF, i loro familiari, i loro amici e conoscenti che avrebbero votato per quel movimento e sicuramente hanno tolto il dubbio di chi era ancora indeciso.
Una cosa però la condividiamo, quando affermano che occorre dare “concreta attuazione alle normative già esistenti in favore della trasparenza“. Si renderanno conto che c’è già tutto, e anche di più
Consigliamo gli esponenti del M5S che si occupano di salute, ed in particolare degli Informatori Scientifici, di studiare la materia (sopra abbiamo indicato alcune delle leggi vigenti), poi possiamo parlarne. Con cognizione di causa.
Redazione Fedaiisf – 26 febbraio 2018
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