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Professioni sanitarie, ministro Grillo firma il decreto che istituisce 18 elenchi speciali

Il ministro Giulia Grillo ha firmato il decreto che istituisce 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019.

“Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore”. Così il ministro Grillo, dopo aver firmato il provvedimento.

Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.

Elenchi speciali ad esaurimento

  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale
  • per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.

L’iscrizione negli elenchi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Il decreto ministeriale 9 agosto 2019.

Ministero della Salute – 12 agosto 2019

Notizie correlate:


Notizie correlate: Ministro Grillo: “Nessuno che, al momento dell’inizio del proprio lavoro, non avesse avuto il titolo richiesto per svolgerlo sarà ricompreso negli elenchi speciali e per garantire la sicurezza dei cittadini abbiamo fissato paletti precisi e ci adopereremo con gli Ordini affinché siano tutti rispettati”.


Nota: il provvedimento riguarda solamente quei professionisti che, pur non potendo oggi conseguire l’equivalenza, hanno titolo per proseguire nell’esercizio della professione e al tempo stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione. La norma è prevista nella Legge di Bilancio che consente di esercitare una delle professioni sanitarie individuate dalla legge 3 del 2018 anche senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale; basta aver lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.

Redazione Fedaisf

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