Il ministro Giulia Grillo ha firmato il decreto che istituisce 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019.
“Quasi 20.000 operatori sanitari rischiavano di non poter più lavorare a causa di una norma pasticciata. Con l’istituzione degli elenchi speciali consentiamo a queste persone di poter continuare a fare quello che hanno sempre fatto e per cui si sono formati, senza più correre il rischio di ritrovarsi ad essere accusati di esercizio abusivo della loro professione. È un importante intervento che elimina una zona grigia e dà speranza, un gesto di rispetto per tanti lavoratori, che noi continuiamo a tutelare anche in queste ore”. Così il ministro Grillo, dopo aver firmato il provvedimento.
Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali Elenchi. In questo modo si realizza un sistema completamente regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad esaurimento potrà operare.
Elenchi speciali ad esaurimento
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Dietista
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Igienista dentale
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Fisioterapista
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Logopedista
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Podologo
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale
- per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.
L’iscrizione negli elenchi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.
Il decreto ministeriale 9 agosto 2019.
Ministero della Salute – 12 agosto 2019
Notizie correlate:
- Elenco delle professioni sanitarie
- Elenco delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario
Notizie correlate: Ministro Grillo: “Nessuno che, al momento dell’inizio del proprio lavoro, non avesse avuto il titolo richiesto per svolgerlo sarà ricompreso negli elenchi speciali e per garantire la sicurezza dei cittadini abbiamo fissato paletti precisi e ci adopereremo con gli Ordini affinché siano tutti rispettati”.
Nota: il provvedimento riguarda solamente quei professionisti che, pur non potendo oggi conseguire l’equivalenza, hanno titolo per proseguire nell’esercizio della professione e al tempo stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione. La norma è prevista nella Legge di Bilancio che consente di esercitare una delle professioni sanitarie individuate dalla legge 3 del 2018 anche senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale; basta aver lavorato per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.