Venerdì, 31 Ottobre 2014, – Doctor33
In un caso, il medico avrebbe lasciato le ricette in consegna in farmacia e qui, oltre a configurarsi un possibile rapporto economico tra i due professionisti, si entra nel campo della comunicazione di dati a persona non titolata, un atto che potrebbe rilevare anche sul piano deontologico, e che il Codice della privacy del 2003 sanziona con pene pecuniarie di varie decine di migliaia di euro.
Paola Ferrari avvocato, da anni attiva nella difesa dei medici di famiglia, ha approntato un vademecum (L’importanza del trattamento dati nello studio del mmg) con Frequently Asked Questions e suggerimenti legge alla mano. «L’omissione delle misure di sicurezza è uno dei motivi per cui la visita della GdF può creare problemi
L’altro frequente motivo di sanzione –osserva Ferrari – è la mancata affissione del cartello con l’informativa prevista dall’art. 13 del codice. Infine, ci sono l’abbandono di documentazione in luoghi visibili e la poca riservatezza delle conversazioni».
In genere la visita della GdF, continua Ferrari, «è tesa a verificare che i pazienti sappiano chi tratta i loro dati e che i collaboratori di studio “incaricati” di gestire questi dati abbiano lettere d’incarico e se il medico si sia curato di dare specifiche indicazioni di sicurezza e di non utilizzabilità dei dati gestiti da parte delle società esterne che forniscono servizi in cloud».
Per tornare al rilascio delle ricette le stesse devono essere consegnate al paziente interessato o ad un suo incaricato munito di delega. L’articolo 31 del Codice infatti chiede di proteggere i dati sensibili da perdite ed accessi non autorizzati. Mettere in condizione chicchessia di prendere una busta non sua, anche solo per distrazione, è una violazione».
Altre regole da seguire? «Insonorizzare gli ambienti, per evitare che dalla sala di attesa qualcuno ascolti informazioni sulla salute derivanti dalla conversazione medico. In particolare, è fondamentale che il personale sappia che non deve mai comunicare patologie o informazioni, anche telefoniche, a persone diverse dal paziente il quale ha diritto alla riservatezza delle sue informazioni».
Mauro Miserendino
Notizia correlata: Privacy e ricette, medici nel mirino
________________________________________________________________
L’informazione presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
Ė escluso pertanto che un paziente o comunque una persona che non è un operatore sanitario possa assistere ed ascoltare quanto dice un Informatore Scientifico nello svolgimento del suo lavoro.
Se l’informazione promozionale presso gli operatori sanitari è effettuata in violazione delle disposizioni e dei criteri e delle direttive, l’Agenzia del farmaco (AIFA):
a) ordina l’immediata cessazione o sospensione dell’informazione promozionale;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, la cui redazione sarà curata secondo le modalità stabilite dall’AIFA. Tale comunicato potrà essere inserito a cura dell’AIFA sul Bollettino di informazione sui farmaci e sul sito internet istituzionale della medesima e, a cura e a spese dell’Azienda, sul sito internet di quest’ultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.