Sulla illegittimità del divieto di indicare il nome commerciale del prodotto.
Il fatto
Il Consiglio di stato a seguito dell’appello proposto da una azienda farmaceutica avverso una sentenza del Tar, ha esaminato il problema della legittimità di un regolamento regionale nella parte in cui prevedeva che nell’ambito della distribuzione diretta dei farmaci, la prescrizione dei medicinali concedibili con oneri a carico del Ssr presenti nel prontuario terapeutico operativo, dovesse riportare esclusivamente il principio attivo con conseguente divieto per i medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali di utilizzare il nome commerciale del prodotto. La legge regionale di riferimento, in particolare, aveva previsto che all’atto delle dimissioni del paziente dal ricovero o della visita specialistica, le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche avrebbero dispensato i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia sulla base di uno specifico regolamento concernente le modalità operative.
Il diritto
L’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato-Regioni, l’individuazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del medicinale che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso, non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione. Il medico non può essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il nome del principio attivo e quindi non può essere rimessa al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare, non avendo quest’ultimo né la competenza tecnica, né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito. Il Collegio ha ritenuto illegittima la scelta regolamentare assunta a livello regionale diretta ad obbligare il medico ospedaliero a prescrivere unicamente il principio attivo e di rimettere la individuazione concreta del farmaco, nei fatti, al farmacista della struttura sanitaria. I giudici hanno anche osservato che in nessun caso il medico potrebbe essere obbligato a prescrivere il nome del principio attivo nella ipotesi in cui sia disponibile sul mercato il solo farmaco ancora brevettato e caratterizzato da un nome commerciale: se, infatti, sussiste ancora il brevetto a tutela del farmaco di marca e in assenza di farmaci generici, la prescrizione del principio attivo non può avvenire o comunque non potrebbe che risolversi nella indicazione del farmaco brevettato.
Esito del giudizio