Il TAR dell’Abruzzo ha dato ragione alla Giunta regionale nel ricorso promosso dalla multinazionale del farmaco AstraZeneca. Una sentenza di venerdì scorso ha, infatti, dichiarato l’inammissibilità del ricorso dell’azienda, che chiedeva l’annullamento di una delibera della Giunta regionale, datata 10 ottobre 2006, che predisponeva misure di contenimento della spesa farmaceutica, evitando così forme di compartecipazione a carico degli assistiti, ma ponendo limiti di prescrizione per alcuni medicinali. La delibera partiva dal presupposto che "i dati di spesa per i farmaci nel periodo gennaio-giugno 2006 – riferisce la sentenza – avrebbero evidenziato un aumento nel numero delle ricette, con conseguente incremento di spesa e con una maggiore prescrizione di farmaci più costosi che portavano, al 31 dicembre 2006, a uno sforamento del tetto di spesa". Da qui le misure adottate dalla Regione, che individuavano quattro categorie di medicinali responsabili, nel primo semestre 2006, della maggiore spesa. Tra queste, quella degli inibitori della pompa protonica, ai quali appartiene l’esomeprazolo, commercializzato da AstraZeneca con il nome di Nexium, per i quali "veniva disposto a carico dei medici e dei servizi farmaceutici un limite di prescrizione pari a un ammontare non superiore a 0,90 euro per giorno di terapia". Il Tar ha dunque ritenuto inammissibile il ricorso perché "il provvedimento impugnato rientra nell’interesse dell’azienda ricorrente solo e unitamente per quel che riguarda le disposizioni sulle modalità di prescrizione e dispensazione degli inibitori di pompa protonica – si legge nella sentenza – posto che l’azienda commercializza farmaci a base di omeprazolo e esomeprazolo. Ma – affermano i giudici amministrativi – la natura di atto di programmazione della delibera determina che essa rechi una molteplicità di disposizioni che riguardano l’ampia materia di assistenza farmaceutica sul territorio e che non hanno carattere né mediamente né immediatamente afferente l’interesse a ricorrere della AstraZeneca Spa. A ben vedere non è ravvisabile né concretezza né attualità di interesse a ricorrere contro le disposizioni del provvedimento inerenti gli imposti vincoli di prescrivibilità di taluni farmaci a carico del Ssn. In sostanza – conclude il Tar – la commercializzazione di prodotti farmaceutici non può recare in sé un interesse attuale e concreto, tale da legittimare l’azione contro un atto di programmazione di tale portata come quella oggetto di gravame. Né può ritenersi perpetrata alcuna lesione del diritto alla salute dei cittadini".
Fonte “farmacista33”
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