ISF Pedinamento – COM. STAMPA SLF Sentenza Firenze.PDF
Il lavoratore, informatore scientifico (ISF) e delegato sindacale (RSU e RSL-Responsabile Sicurezza), era stato licenziato per giusta causa con lettera del 26.6.2017 in relazione a violazioni disciplinari contestategli con nota del 12.6.2017 all’esito di indagini investigative dalle quali era emerso, a dire della società, che contrariamente a quanto dichiarato dal dipendente nei report mensili presentati a fini dei rimborsi spese, in realtà egli dedicava la gran parte delle giornate lavorative ad attività personali e chiedeva il rimborso di spese non connesse o non coerenti con il lavoro. Le contestazioni riguardavano in
Il licenziamento seguiva ad una precedente sanzione disciplinare conservativa irrogata in data 8.9.2016 (otto giorni di sospensione), per il contenuto di una comunicazione e-mail inviata dall’ISF ad altri sindacalisti in relazione al suicidio del collega ISF Vincenzo Reina e ad un messaggio ritrovato sull’Ipad di questi di accusa nei confronti della datrice Sanofi spa, sanzione che l’ISF aveva impugnato in sede arbitrale perché resa in un contesto prettamente sindacale. Sanofi spa, non aderendo alla procedura arbitrale, aveva quindi promosso azione di accertamento della legittimità della sanzione dinanzi al Tribunale di Milano, definita con sentenza n.1724/2017 del 12 giugno-7 agosto 2017 in senso positivo per la società (poi impugnata e riformata dal giudice di secondo grado, come da dispositivo in data 11.9.2019). La stessa sanzione era stata oggetto inoltre di procedimento ex art.28 St.Lav. promosso dal sindacato di appartenenza dell’ISF, definito con decreto di rigetto del Tribunale di Milano del 29.12.2006 e sentenza di conferma all’esito dell’opposizione n.1651/2017 del 6 giugno/26 luglio 2017 (anch’essa impugnata e sul punto riformata dalla Corte di Appello di Milano nel novembre 2018).
II datore di lavoro non era riuscito a spiegare compiutamente le ragioni di avvio dell’indagine investigativa, posto che aveva inizialmente fatto riferimento a generiche anomalie riscontrate a marzo 2017 (nella nota spese relativa al mese di febbraio 2017) e poi, una volta emerso in giudizio che l’incarico era stato conferito all’Agenzia investigativa il 17.2.2017, ad una non meglio precisata segnalazione anonima pervenuta agli inizi di febbraio 2017, della quale non vi era neppure traccia in atti.
Inoltre era significativo che al dipendente non fosse stato contestato di avere falsificato il numero e l’identità dei medici visitati (che pacificamente doveva comunicare a cadenza settimanale, come riconosciuto dalla stessa società a pag.23 della memoria e risultante dalla mail del 12.9.2016 prodotta dal lavoratore all’udienza del 5.2.2019), ma solo l’utilizzo del tempo lavorativo, la cui organizzazione era
Ancora, le violazioni contestate dovevano essere valutate alla luce delle caratteristiche dell’attività richiesta che, come per gli altri informatori addetti alla linea Pompe (farmaco di cui si occupava l’ISF), consisteva in un numero limitato di visite ai medici in ragione della particolarità dell’unico farmaco presentato (destinato ad una malattia rara e prescritto da pochi medici), così che era plausibile che le modalità lavorative del ricorrente fossero non solo note o comunque facilmente conoscibili dalla datrice anche senza l’ausilio degli investigatori (ciò che sminuiva la gravità degli addebiti), ma soprattutto comuni agli altri informatori addetti alla linea Pompe, che non erano invece stati oggetto di controlli o sanzioni.
Il Tribunale concludeva quindi che gli elementi indicati valevano come indizi della dedotta discriminazione e non risultavano superati da alcuna prova contraria fornita dalla datrice.
L’ISF ritiene del tutto provata la discriminatorietà del licenziamento, in ragione dell’attività sindacale svolta sgradita all’azienda, individuando due fondamentali elementi indizianti : -la mancata prova da parte della società datrice di un valido e lecito motivo a giustificazione delle indagini investigative, per il cambio di versione dato in corso di causa (dapprima incongruenze della nota spese di febbraio 2017 rilevate il successivo mese di marzo e poi segnalazione anonima pervenuta all’inizio di febbraio), la falsità della ragione addotta inizialmente, peraltro del tutto generica, e la mancata prova di quella addotta successivamente; -il fatto che Sanofi spa sapesse bene quali e quanti medici visitasse il dipendente, tramite il rendiconto settimanale con il programma “Mobile Intelligence” installato sull’Ipad aziendale (il cui utilizzo da parte degli ISF, negato dalla società, era dimostrato dalla e-mail del 12.9.2016 prodotta in udienza), e non avesse quindi alcuna necessità di disporre l’accertamento investigativo, oltre al fatto che tutti gli ISF addetti alla linea Pompe operavano con le stesse modalità di lavoro e non erano stati
Si conferma pertanto la valutazione di discriminatorietà del licenziamento intimato all’ISF all’esito di tali indagini investigative.
In realtà il lavoratore ha sempre parlato di un licenziamento “discriminatorio e ritorsivo”, motivato di fatto dall’intento del datore di lavoro di osteggiarlo ed espellerlo per l’attività sindacale svolta sgradita all’azienda (come già avvenuto con la sanzione disciplinare conservativa del settembre 2016), ma il riferimento alla ritorsione non appare dirimente nel senso voluto dalla reclamante, considerato che la discriminazione sindacale è per definizione la reazione all’attività sindacale svolta dal lavoratore, come chiaro dalla lettura dell’art.15 St.Lav. che inserisce tra gli “atti discriminatori” quelli diretti a trattamenti deteriori “a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero” (cfr. anche Cass.10834/2015 relativa a licenziamento motivato da intento ritorsivo o discriminatorio, in ragione dell’attività sindacale del lavoratore diretta a contrastare una prassi aziendale sfavorevole ai dipendenti).
Il Tribunale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato all’ISF perché discriminatorio e condannato la società datrice Sanofi spa alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del recesso alla reintegra, oltre accessori, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, al pagamento delle spese di lite delle due fasi di giudizio.
Sentenza n. 754/2019 pubbl. il 04/11/2019 RG n. 443/2019 LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro