Nel provvedimento dell’Agenzia «non c’è alcuna indicazione che faccia comprendere come l’Aifa sia giunta alla concreta determinazione delle quote (di payback, ndr) da imputare alle aziende farmaceutiche, ai farmacisti e ai grossisti»
Nel proprio ricorso, in particolare, Federfarma aveva rilevato che nel provvedimento dell’Agenzia «non c’è alcuna indicazione che faccia comprendere come l’Aifa sia giunta alla concreta determinazione delle quote (di payback, ndr) da imputare alle aziende farmaceutiche, ai farmacisti e ai grossisti». Non c’è quindi la possibilità di appurare quale valutazione sia stata fatta sulla spesa per la distribuzione diretta/dpc, che concorre allo sfondamento della farmaceutica territoriale ma va imputata a Regioni o Asl perché le farmacie assicurano «la mera dispensazione» dei farmaci, «a fronte di un onorario professionale sovente definito con importi a cifra fissa». Né è chiaro, continua il ricorso, se nella suddivisione dello sfondamento tra gli operatori della filiera ciascuno per la propria quota parte, siano s
La sentenza del Tar fa proprie le perplessità di Federfarma e ripropone le considerazioni già espresse dal Tribunale davanti al ricorso degli industriali: per il ripiano del 2013, l’Aifa si è basata soltanto su «un dato aggregato a livello nazionale» che «non consente in alcun modo di verificare l’esattezza complessiva» dei calcoli. Ne deriva dunque una metodologia che appare «in palese contrasto con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e con il principio che spetta all’amministrazione provare la fondatezza e la veridicità dei fatti sulla cui base ha adottato uno determinato provvedimento».
Nei prossimi giorni Federfarma valuterà la sentenza in dettaglio con i propri consulenti legali. Le farmacie associate verranno informate tempestivamente delle decisioni che verranno assunte in merito al recupero del payback, versato per un semestre attraverso una maggiorazione di un decimo di punto sullo sconto dello 0,64%. (AS)
Notizie correlate: La Sentenza del TAR