Il principio di autonomia lavorativa dell’ISF, chiaramente espresso dalla disposizione su indicata, trova conferma nella successiva Sentenza del consiglio di Stato, Sez. V n. 2755 del 30/04/2009 nella quale si precisa che: “nell’esercizio dell’attività informativa, l’ISF non sia accompagnato da altri soggetti, la cui presenza potrebbe evidentemente decolorare il profilo dell’approfondimento scientifico sulle proprietà dei farmaci a tutto vantaggio della loro mera promozione commerciale“.
Alla luce di quanto suesposto è necessario premettere che, dalle esigue informazioni ricevute dal richiedente, non è chiara la natura dell’intervento del Product Manager che potrebbe anche essere giustificata da finalità, ad esempio, di formazione relativa all’attività dell’ISF.
Ciò premesso, emerge l’importanza dell’attività dell’ISF che, al fine di porre l’attenzione sulla funzione sociale dei farmaci nella tutela della pubblica salute, deve conservare un alto grado di autonomia nell’espletamento del servizio informativo ai medici, nell’intento di non essere condizionato da interessi commerciali meramente privati.
Cordiali saluti,
Notizie correlate: Consiglio.di.Stato.Sez. V Sen. 2755 del 30.04.2009
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