Discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto a tempi, condizioni, quantità e prezzi di fornitura – costituiscono casi di pratica commerciale scorretta
19 novembre 2014 – PharmaKronos
Le parafarmacie scendono in campo contro le “pratiche commerciali sleali” delle aziende farmaceutiche. In una lettera a oltre 100 imprese il presidente della Federazione nazionale Parafarmacie italiane, Davide Gullotta, scrive che “le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di farmaci – che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto a tempi, condizioni, quantità e prezzi di fornitura – costituiscono casi di pratica commerciale scorretta.
Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 è chiaro al riguardo sono purtroppo molte le aziende che applicano condizioni diverse solo sulla base di una differente denominazione sociale (farmacia o parafarmacia). La federazione vigilerà perché tale direttiva venga recepita, e ogni eccezione sarà vagliata dal nostro ufficio legale”.
Nella lettera, inoltre, le parafarmacie invitano le stesse aziende “a porre particolare attenzione ai messaggi pubblicitari, televisivi, cartacei o di altra natura, affinché venga specificata la presenza di un particolare prodotto sia in farmacia che in parafarmacia, onde evitare il rischio che si prefigurino danni economici per informazioni scorrette o incomplete”.
N.d.R.: DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 Art. 32
Farmacie
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.