Un concorso straordinario per titoli ed esami riservato a farmacisti non titolari di farmacia e i titolari di farmacia rurale sussidiata. È in questo modo che si realizzerà l’allargamento del quorum a 1 su 3.000 messo ormai nero su bianco nel Decreto Liberalizzazioni che ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore. «Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari» sostiene la relazione del Governo che accompagna il provvedimento, o forse, come denunciato nei giorni scorsi da Assofarm, in linea con la tendenza a diminuire la presenza del pubblico e bloccare di fatto il pluralismo, è stato eliminato il diritto di prelazione da parte del Comune. Anche se poi, a compensazione, si legge sempre nella relazione, «fino al 2022, le nuove farmacie che dovrebbero nascere in luoghi con un alto flusso giornaliero di persone, come gli aeroporti, sono tutte offerte in prelazione ai comuni». La palla ora passa a Regioni e province autonome, che hanno 120 giorni di tempo, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per approvare la nuova pianta organica e altri 30 giorni per indire i concorsi. Passati i quali ci sarà la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario. Confermata anche la possibilità di concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. «In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità». In generale, per la valutazione dell’esercizio professionale «per l’attività svolta dal farmacista ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni».
26 gennaio 2012 – Farmacista33