Il Tribunale di Messina con ordinanza del 29 giugno 2009, accertato l’inadempimento della mancata rotazione, ordina il reintegro in servizio del lavoratore già posto in cigs. Rigettatta l’eccezione sul foro competente, è quello del domicilio del lavoratore. Giustificato quindi il ricorso all’art. 700 cpc per il quale viene riconosciuto che il lavoro dell’isf soffre in modo irreparabile dell’inerzia, con perdita irreparabile di professionalità attraverso il protrarsi dell’inattività.
27 09 09 sindacatoslf.it
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