INPS: La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie. L’effetto sospensivo in questione si produce, agli effetti previdenziali, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto da parte del lavoratore la comunicazione dello stato di malattia, ferma restando l’indennizzabilità delle sole giornate documentate nei modi e nei termini di legge. (Circolare INPS n. 109 del 17 maggio 1999)
L’effetto sospensivo delle ferie per l’insorgenza di malattia non è assoluto, ma applicabile quando sia accertata l’incompatibilità della malattia con la funzione di riposo, il recupero delle energie psico-fisiche e la ricreazione propri dell’istituto delle ferie.
Dal momento in cui viene interrotto il periodo di ristoro per subentrante malattia, il lavoratore deve adempiere agli obblighi previsti durante la sospensione dal lavoro per malattia:
– sottoporsi a visita medica,
– richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia
– controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato, indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale,
– fornire indicazioni utili alla reperibilità se l’abitazione è difficilmente raggiungibile,
– controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali,
– essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.
Secondo le indicazioni della Cassazione, il datore di lavoro che intenda provare l’inesistenza della malattia o la sua irrilevanza ad interrompere il periodo di ferie, deve richiedere la visita medica di controllo per il proprio dipendente, precisando al momento della richiesta la conversione dell’assenza dal lavoro per ferie ad assenza per malattia. Qualora la verifica richiesta dal datore non possa avvenire per motivazioni imputabili al lavoratore, viene preclusa la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruzione del periodo di ristoro.
Nel corso della visita medica di controllo domiciliare, il medico fiscale deve valutare il grado di compromissione delle funzioni che permettono all’individuo il godimento delle ferie, rapportandolo al cosiddetto danno biologico.
La valutazione deve valutare la possibilità di svolgere quelle attività ricreative e di riposo che sono alla base dell’istituto delle ferie, ma che non necessariamente devono discendere dalla valutazione della incapacità lavorativa specifica. Da qui nasce la necessità di separare le due valutazioni tenendo presente che l’istituto delle ferie in quanto tale, essendo finalizzato al recupero psicofisico, alla funzione di riposo, alla attività ricreativa, di fatto prescinde dal solo riconoscimento della incapacità a svolgere il proprio lavoro specifico.
Il giudizio sulla idoneità o meno della malattia ad interrompere le ferie sarà esposto dal medico sul referto
Nel caso di malattia insorta all’estero il certificato medico è valido se si tratta di Paesi appartenenti all’Unione Europea. Qualora la malattia sia intervenuta in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni e accordi specifici che regolano la materia, la certificazione sanitaria deve essere legalizzata e tradotta in lingua italiana dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. Anche il dipendente che si ammala e si trova sul territorio estero deve provvedere a comunicare la malattia all’Ufficio di appartenenza, ad inviare copia della certificazione e a comunicare il temporaneo indirizzo.
Il lavoratore in ferie in un Paese dell’U.E. dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.
Durante soggiorni all’estero in Paesi non facenti parte della Comunità Europea ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
Per quanto attiene la certificazione medica da esibire all’INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l’onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.