L’art. 7 della legge n. 300/1970, che, a tutela dell’interesse del lavoratore a poter esprimere nel modo più pregnante le sue difese nei confronti di un datore che intenda procedere disciplinarmente nei di lui confronti, ha introdotto un sistema di limiti di carattere procedurale e sostanziale all’esercizio del potere disciplinare, ha previsto, al primo comma, che “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”
Casi in cui viene meno l’onere datoriale dell’affissione in luogo accessibile a tutti
Tutto ciò posto, vi sono due casi in cui viene meno, a carico del datore, l’onere di procedere alla affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
– Impossibilità di procedere all’affissione quando il luogo di lavoro del prestatore è un’area geografica e non un’unità produttiva in senso organizzativo
E’ chiaro, innanzitutto, che l’onere dell’affissione in luogo accessibile a tutti verrebbe necessariamente meno nei casi in cui la sua attuazione si rivelasse materialmente impossibile. Si pensi al caso di un informatore medico-scientifico del farmaco, la cui unità produttiva in cui opera è la zona o l’area geografica, nella quale deve quotidianamente muoversi per visitare i medici che ivi esercitano la loro professione. In tal caso, non esistendo un’unità produttiva in senso organizzativo od un locale presso il cui ingresso/uscita effettuare l’affissione, al datore non resterebbe che l’invio al lavoratore del fascicolo recante le norme disciplinari, in allegato a lettera-raccomandata a.r., nella quale il datore, motivando la lettera stessa con la necessità di ottemperare a quanto prescritto dall’art.7, primo comma, della legge n.300/1970, stante l’impossibilità di effettuare l’affissione in luogo accessibile a tutti, richiamasse l’attenzione del lavoratore sulla necessità di prendere conoscenza di tutto ciò che concerne gli aspetti disciplinari e di operare in conformità a quanto prescritto.
Giova, peraltro, rammentare che, come già anticipato nel precedente paragrafo 2.3), nel caso in cui vi siano dipendenti chiamati a svolgere contrattualmente attività lavorativa presso determinati locali di proprietà di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, la Corte di legittimità ha affermato la necessità di procedere all’affissione nei locali stessi (in tal senso Cass., cfr. Sez.Civ.Lav., n.247/2007) e, a nostro avviso, come già si è osservato, molto correttamente, considerando che, in tal caso, l’affissione sarebbe materialmente effettuabile.
– Non necessità di procedere all’affissione per comportamenti che ogni persona fisica percepisce immediatamente come illeciti
Il pensiero professato dalla giurisprudenza più tradizionale e risalente nel tempo opinava che il principio dell’onere di pubblicizzazione della materia disciplinare non potesse essere derogato in alcun caso.
Il magistero giurisprudenziale più recente e, in particolare, quello di legittimità, si è, invece, da anni ormai univocamente orientato (e non si può che concordare pienamente con tale linea di pensiero) nel senso secondo cui non vi è certo necessità, per il datore, di procedere all’affissione, in tutti quei casi in cui il comportamento sia immediatamente percepibile dallo stesso lavoratore come illecito, perchè contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penalistica, ben potendo il lavoratore rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta E ciò viene oggi concordemente affermato dalla magistratura anche relativamente alle sanzioni c.c.d.d. conservative, mentre in base all’orientamento precedente, da anni ormai del tutto superato, nel caso di adozione di sanzioni conservative (ovverosia diverse da quelle c.c.d.d. espulsive del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), l’affissione della materia disciplinare era da considerarsi indispensabile ai fini della legittimità della sanzione stessa (vedi, ex plurimis, Cass., Sez.Civ.Lav., 21 luglio 2015 n.15218, Cass., Sez.Civ.Lav., 26 marzo 2014 n.7105; Cass., Sez.Civ.Lav., 03 ottobre 2013 n.22626, secondo cui “non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Fatta eccezione per comportamenti che potrebbero integrare mere prassi, per cui sorgerebbe la necessità di far conoscere che tali comportamenti siano ritenuti illegittimi”.; Cass., Sez.Civ.Lav. 27 gennaio 2011 n. 1926).
Tanto per esemplificare, ogni lavoratore sa benissimo che il furto o il danneggiamento di beni aziendali o il porre in essere atti di minaccia o violenza nei confronti di chicchessia concretano comportamenti che assumono rilevanza penalistica o sa benissimo che svolgere durante la malattia attività a favore di terzi palesemente idonea a compromettere la guarigione concretano comportamenti di rilevanza penalistica o, comunque, illeciti, senza che ci sia bisogno dell’affissione di una norma che espressamente li preveda come comportamenti sanzionabili.
Invitiamo, pertanto, gli operatori della gestione delle risorse umane ed i professionisti che li assistono, a tener presente che l’affissione in luogo accessibile a tutti può considerarsi non obbligatoria:
a) nel caso di sanzioni adottate per comportamenti immediatamente percepibili dal lavoratore come contrari al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penalistica:
b) relativamente ad addebiti comunque inerenti a comportamenti che ogni lavoratore, indipendentemente dal fatto di non aver rispettato le regole tecniche o le procedure da osservare nello svolgimento della prestazione, percepisce immediatamente come posti in essere per sua negligenza (ad es., un lavoratore adibito, durante il turno notturno, alle sistematiche operazioni di controllo del regolare funzionamento di una delicata apparecchiatura , da eseguirsi, per evitare blocchi del processo produttivo, nonchè danni a persone o beni aziendali, nel rispetto di determinate procedure, il quale non svolge diligentemente la sua prestazione, perché distratto dal guardare un piccolo televisore o perché si addormenta);
c) nel caso in cui una legge nazionale preveda specifiche sanzioni per una determinata condotta e si tratti di condotta, la cui illiceità è ormai di dominio pubblico e, quindi, nota a tutti i consociati.
Fonte: Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione: illegittima, per la Cassazione, se violato l’onere di affissione del codice disciplinare
(www.StudioCataldi.it) – estratto