Per l’Isf potrebbe essere adottato l’approccio che è stato seguito dal Gruppo Intesa Sanpaolo con le Oo.Ss. con la sottoscrizione del Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo. Si tratta, evidentemente del cosiddetto “contratto ibrido”, e, quindi, della sussistenza fra i medesimi soggetti “di due rapporti di lavoro: uno subordinato e uno autonomo”. Si tratta di un tema su cui sarebbe utile che le parti sociali del settore chimico-farmaceutico si confrontassero
Su Quotidianosanità gli avvocati Lorenzo Maratea e Maurizio Campagna (Studio legale FPB) riflettono sull’inquadramento contrattuale dell’ISF, estendendo al contempo la riflessione oltre il campo della qualificazione del rapporto fino ad abbracciare alcuni aspetti che, nella normalità dei casi, non sono di diritto del lavoro, ossia quelli inerenti ai modelli ex d.lgs. 231/2001 e più in generale alla compliance, che, però, hanno molto da dire sullo sfumare della rigida distinzione fra autonomia e subordinazione.
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…È evidente che l’informatore sia una figura per certi versi “paradossale”. Incaricato da un soggetto (la casa farmaceutica) nel cui interesse opera, si trova, tuttavia, a svolgere una funzione cruciale in una prospettiva rilevante ben oltre l’interesse dell’impresa che è quella di esporre le caratteristiche dei farmaci ai medici ed ai farmacisti assumendo un obbligo di “verità” rispetto alle caratteristiche dei prodotti. …