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Lettere alla Redazione. Licenziata per il “Decreto Dignità”

Riceviamo e pubblichiamo


Cerco di descrivere quella che io ritengo sia una diretta conseguenza del nuovo “decreto dignità” sui contratti di lavoro.

Nel marzo 2017 Io e altre 50 persone in tutta Italia siamo stati assunti dalla QUINTILES a tempo determinato di 1 anno come ISF specialist per linea cardiologica Novartis e, solamente a voce, ci avevano detto che poteva essere prorogato per un altro anno.

A marzo 2018 ci hanno prorogato il contratto per 6 mesi con scadenza 2 settembre 2018 (a mio avviso trattasi di “cautela pre-elettorale”) e questo ci ha fatto pensare che sarebbe finita lì…

Tuttavia abbiamo lavorato tutti col massimo impegno poiché il periodo coincideva perfettamente col ciclo 2 (quadrimestre maggio-agosto) e relativo premio incentivo.

Il 16 maggio 2018 siamo stati convocati in riunione nazionale e, in plenaria, il direttore vendite ci ha comunicato (a voce) che avrebbero prorogato altri 6 mesi fino a marzo 2019.

E finora solamente promesse per farci lavorare con “entusiasmo” fino all’ ultimo giorno? Mah?

Circa a metà giugno abbiamo ricevuto la mail di convocazione alla Riunione Nazionale dal 4 al 8 settembre, con tanto di biglietti ferroviari per Milano, oltre a varie mail relative a progetti vari da seguire nel prossimo autunno. E questo ci ha fatto capire che a breve sarebbe arrivata la proroga… (visto che il nostro contratto scadeva il 2 settembre)… Sbaglio?

Il 20 luglio scorso, a ridosso delle ferie, come un fulmine a ciel sereno, proprio nei giorni in cui si discute del “decreto dignità”, ci hanno comunicato via email che il nostro contratto con scadenza 2 settembre non sarà prorogato. Guarda caso la proroga ci avrebbe portato esattamente a 24 mesi di contratto  a tempo determinato!

Ingannati, beffati, umiliati, non abbiamo nemmeno il tempo di guardarci intorno per cercare un altro lavoro.

Vorrei che il Governo venisse a conoscenza di questo disastro che non è l’ ipotesi di una possibile conseguenza del decreto ma è un FATTO oggettivo e indiscutibile.

Forse sono stata prolissa e poco chiara e a maggior ragione Vi ringrazio immensamente  per aver letto questa mia mail.

Cari saluti

C.C.
(Lettera Firmata)


Notizie correlate: DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87. Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Modificato in Parlamento: le parole dell’ultimo periodo: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

Nel corso del periodo transitorio quindi, che durerà fino al 31 ottobre per consentire alle imprese di adeguarsi, si potranno ancora applicare ai contratti in essere le attuali disposizioni. I nuovi contratti, invece, dovranno da subito adeguarsi a quanto stabilito dal decreto.

Detto in altri termini per le proroghe ed i rinnovi resterà valida la disciplina precedente del decreto legislativo n. 81/2015: ovvero quella dei 36 mesi senza la causale.

Notizie correlate: Nota di CGIL-CISL-UIL sul Decreto Dignità


Innanzitutto esprimiamo tutta la comprensione e solidarietà alla Collega. Le vittime di ingiustizia e sfruttamento ci riempiono di rabbia e indignazione.

Occorre chiarire però alcuni aspetti. Da quello che dice è stata assunta da Quintiles come ISF con contratto temporaneo e da questa “affittata” con lavoro somministrato a Novartis. In Novartis era alle dipendenze del Direttore Vendite che dopo un secondo rinnovo l’ha “licenziata” a causa del Decreto Dignità.

Solo per il fatto che dipendeva, come dice, dal Direttore Vendite andrebbe denunciata Novartis per violazione degli art. 122 e 126 del D.Lgs. 219/06. Inoltre se il lavoro temporaneo è permanente che lavoro temporaneo è? Quindi il contratto di lavoro temporaneo non è stato rinnovato da Quintiles solo per un Decreto che comunque deveva passare ancora all’approvazione definitiva delle Camere dove poteva essere ed in effetti è stato modificato.

Il Decreto Dignità fra l’altro dice all’art. 1 comma 2 “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. Ne deriva che il Decreto non colpisce i contratti a termine già in essere che possono essere rinnovati fino a 36 mesi, come prima e, nel caso della Collega, potrebbe essere rinnovato anche il 2 settembre, data di scadenza del suo contratto temporaneo. Comunque la si pensi, ne deriva anche che se il contratto di lavoro temporaneo della Collega non dovesse essere rinnovato si avrebbe la conferma che non centra con il Decreto Dignità.

In tutto questo il Decreto Dignità ci sembra solo un pretesto. Pensiamo che la responsabilità del mancato rinnovo sia soprattutto di Novartis e Quintiles che hanno bellamente preso in giro i lavoratori, illudendoli. Nostra opinione ovviamente, cercando di mantenere autonomia di giudizio dalle strumentalizzazioni politiche.

Si rimane comunque sempre più amareggiati, quando si strumentalizzano certe cose, solo per creare false aspettative. Ledendo la vera dignità di cui molti lavoratori sono vittime.

Sul cosiddetto Decreto Dignità, senza entrare nella valutazione politica ma solo lavorativa, per restituire veramente dignità alle persone, prima ancora che ai lavoratori, si poteva pensare anche di reintrodurre l’art. 18 per impedire il continuo ricatto del licenziamento da parte dei datori di lavoro e ripristinare l’art. 4 per impedire le vergognose azioni di spionaggio sui lavoratori e per ultimo, non per importanza, affrontare il problema delle false partite IVA e del falso lavoro autonomo. Forse non si può avere tutto in un Decreto. Speriamo in un prossimo futuro

P.S.: Abbiamo riportato la lettera a parlamentari esponenti della maggioranza governativa

Redazione Fedaiisf – 11 agosto 2018


Cos’è il lavoro somministrato

Nella somministrazione di lavoro l’attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell’impresa somministratrice nell’interesse di un altro soggetto che ne utilizza la prestazione. In sostanza, il lavoratore è assunto e  retribuito dall’impresa somministratrice ma svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice.

I rapporti intercorrenti tra i 3 soggetti sono regolati da 2 distinti contratti (contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore e contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore). La somministrazione di lavoro può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Inoltre, l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi ed al versamento dei relativi contributi previdenziali.

Comunque gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che è inquadrato, ai fini previdenziali, nel settore del terziario.


Redazione Fedaisf

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