Come un ammortizzatore sociale ( CIGS ) chiesto ed ottenuto dai curatori fallimentari di un’azienda fallita, sollecitati dai lavoratori e dai sindacati con il preciso ed ovvio obbiettivo di allungare la copertura contributiva, possa tramutarsi in un ostacolo all’ottenimento del diritto al pensionamento con le regole ante riforma Fornero!!! Questa è la tragicomica vicenda di un gruppo di lavoratori di un ‘azienda farmaceutica dichiarata fallita nel mese di gennaio 2011 della quale, nonostante abbia interessato le OOSS, i partiti, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, il Patronato, l’Inps provinciale, regionale e nazionale, nessuna di queste entità ha saputo, voluto o potuto dare una spiegazione sul perché simili fatti possano succedere e come si possa porvi rimedio! I fatti in breve: gennaio 2011 il Tribunale di Milano dichiara fallita Marvecspharma Service srl (della quale ero dipendente) lasciando senza lavoro circa 600 dipendenti ( la maggior parte Informatori Scientifici del Farmaco ) sparsi fra le varie provincie italiane; in data 18 febbraio 2011 i Curatori Fallimentari avviano la procedura sindacale di licenziamento collettivo; in data 15 aprile 2011 viene avviata in regione Lombardia la procedura per la dichiarazione di mobilità attraverso un accordo sindacale che impegna inoltre la Curatela Fallimentare a presentare istanza al Ministero del Lavoro per il riconoscimento della CIGS per 12 mesi a partire dalla data di fallimento ( per garantire ai lavoratori una maggiore copertura temporale degli ammortizzatori sociali ); in data 19 aprile 2011 la Curatela Fallimentare invia ai dipendenti la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro; in data 30 maggio viene autorizzata la concessione della CIGS con decorrenza 14 gennaio 2011 per un periodo di 12 mesi alla fine dei quali scatterà la mobilità. Quale quindi le motivazioni per definirla una tragicomica vicenda? La circolare INPS n.35 dd. 14/03/2012 al punto 7.3 comma a illustrava chiaramente quali fossero i requisiti per le deroghe alla riforma Fornero per cui era sufficiente che il lavoratore avesse stipulato un accordo di mobilità entro la data del 04 dicembre 2011 e che maturasse il diritto alla pensione entro la durata della mobilità!! Quindi per i lavoratori vicini all’età pensionabile un sospiro di sollievo!! No era troppo bello: il Governo aggiunge successivamente che alla data del 04 dicembre 2011 il lavoratore doveva anche aver lasciato l’azienda e quindi siccome la mobilità partiva dopo la CIGS e precisamente in gennaio 2012 a questi lavoratori veniva negato il diritto al pensionamento!!! Altra ironia : i lavoratori se informati di questo avrebbero potuto tranquillamente anticipare volontariamente l’accesso alla mobilità e quindi avrebbero potuto beneficiare delle deroghe alla riforma ma sono stati altresì caldamente invitati dai Patronati e dall’INPS stesso a non anticipare l’ingresso nella mobilità proprio per non perdere un periodo di copertura contributiva!!! La logica domanda rivolta a tutte le organizzazioni succitate è stata di considerare come data di uscita dall’azienda o la data del fallimento ( quale più ovvia uscita dall’azienda se non il fallimento della stessa ? ) o la data dell’accordo di mobilità siglato in regione Lombardia con le OOSS !! L’unica disarmante risposta avuta è stata un
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