Lettere alla Redazione – Sono studente in ISF, mi date una mano?
Salve, sono studente del corso in I.S.F. presso l’università di Parma.
Vi scrivo perché, essendo al termine degli studi (laurea a settembre 2014), ho iniziato a comporre la mia tesi.
Quello che vi chiedo è un supporto sulla documentazione, relativa alle nuove modalità di informazione scientifica sul farmaco per farmacisti e MMG.
Potete darmi una mano?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Lettera firmata.
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Egr. Alberto,
l’attività d’informazione scientifica è attualmente regolamentata dal D.Lgs, 219 del 2006. Prima di arrivare a questo Decreto legislativo occorre un attimo far riferimento alla storia di AIISF, l’Associazione degli Informatori Scientifici fondata nel 1965 e che ora è federata in FEDAIISF.
L’AIISF ha sempre offerto il proprio contributo tecnico e di esperienza alle Istituzioni (deputati, Senatori, Commissioni Parlamentari, ecc.) incidendo in modo determinante su varie leggi ad iniziare dall’iter legislativo che ha preceduto, accompagnato e fatto seguito alla legge di Riforma sanitaria (SSN).
Una prima regolamentazione dell’attività d’informazione scientifica si ebbe con la Circolare ministeriale n. 157/72. La successiva legge del 5 agosto 1978, n. 484, disciplina in modo più organico l’informazione scientifica e la pubblicità dei farmaci.
Con la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dove all’art. 29 (disciplina sui farmaci) si dice che la produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del SSN e con la funzione sociale del farmaco. Con legge dello Stato sono dettate norme (comma g) per la regolamentazione del servizio d’informazione scientifica sui farmaci e dell’attività degli informatori scientifici. All’art. 31 si specificano meglio i criteri per la pubblicità sui farmaci e i compiti di controllo da parte dello stesso SSN sull’attività d’informazione scientifica.
A questa legge seguono diversi Decreti Ministeriali che regolamentano, o che comunque riguardano, l’attività d’informazione scientifica. Ricordo i DD.MM 20/03/80, 23/06/81, 23/11/82, 28/07/84, 26/02/85, 04/12/90, 03/07/92, 07/0693, 09/05/94. In particolare voglio citare l’art. 1 del D.M. del 23 novembre 1982 in cui si afferma che l’attività d’informazione scientifica deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci, anche con riferimento all’esigenza del contenimento dei relativi consumi.
Si arrivò quindi al D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 541 (attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità per uso umano) che regolamentò in modo organico l’attività d’informazione scientifica e degli informatori, come per esempio i titoli di studio per accedere alla professione di ISF, la dipendenza di questi ultimi dal servizio scientifico aziendale e non dal marketing o dalle vendite, ecc.
E da ricordare anche che l’ISF (Informatore Scientifico del Farmaco) è una di quelle persone delegate al servizio di farmacovigilanza da parte dell’azienda farmaceutica da cui dipende (Legge 52 del 6 febbraio 1996) che istituisce appunto questo servizio.
Ai sensi della legge 24/11/2003 n. 326, la Conferenza Stato-Regioni approva le linee guida di “Regolamento regionale dell’informazione scientifica del farmaco” ai sensi dell’art. 48 della citata legge. Ogni regioni poi con proprio Atto l’ha applicata al proprio territorio, ad eccezione di poche regioni, tra cui l’Emilia-Romagna.
Il D.Lgs. 541 venne poi assorbito dal D.Lgs. del 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 – Supplemento Ordinario n. 153. L’attività d’informazione scientifica è trattata dagli art. 119 e seguenti. In particolare l’art. 122 detta i requisiti e l’attività degli ISF.
L’attività d’informazione scientifica ai Medici di base e Farmacisti è inserita in queste leggi e, ove, presente, nel Regolamento regionale. Ogni medico poi, se vuole, regolamenta l’accesso degli ISF al proprio ambulatorio (appuntamento, numero di ISF ricevuti, precedenza fra un paziente e l’altro, ecc.).
E’ da precisare che tutti i nostri sforzi, in ambito istituzionale, hanno avuto come obiettivo l’informazione scientifica (veramente scientifica) cercando di limitare il più possibile gli aspetti commerciali. Per fare questo avremmo anche voluto un Albo Professionale, obiettivo che abbiamo mancato nel 2006, quando le Camere furono sciolte proprio quando mancava l’ultimo voto per approvare l’istituzione dell’Albo. Va anche detto che le aziende farmaceutiche hanno sempre operato in senso opposto e, come si sa, la lobby farmaceutica è una delle più forti in Italia. Basti ricordare che quando Sacconi fu ministro della Salute, la moglie era il Direttore Generale di Farmindustria.
I licenziamenti di massa degli Informatori (dal 2007 in poi furono 13.000 i licenziati su circa 30.000 ISF), hanno notevolmente ridimensionato la nostra attività a livello istituzionale, che però caparbiamente rimane. Il nostro attuale obiettivo è di impedire la deriva commerciale dell’informazione scientifica. Purtroppo in questa battaglia abbiamo contro anche i sindacati che hanno inserito nel CCNL (Contratto Nazionale) l’inquadramento dell’ISF neoassunto come “piazzista” e di fatto la subordinazione dello steso ISF, contro la legge, alla direzione marketing o vendita e non scientifica, come vuole la legge.
L’argomento richiederebbe molto più spazio. Ho cercato in queste note di sintetizzare il più possibile la risposta al tuo quesito.
In bocca al lupo per il tuo futuro di ISF.
Redazione del sito Fedaiisf
Vedi: legge che istituisce il SSN
Vedi Gazzetta Ufficiale D.Lgs. 219/06
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