Legge 15-06-02 n. 112
LEGGE 15 giugno 2002, n. 112
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. (GU n. 139 del 15-6-2002)
testo in vigore dal: 16-6-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, dempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 80 del 17 aprile 2002.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI 1
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2657):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Tremonti) il 17 aprile 2002.
Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e per le questioni regionali.Esaminato dalle commissioni riunite il 22, 23, 24, aprile; 7, 8 e 9 maggio 2002.
Esaminato in aula il 7, 10, 14, 15 maggio 2002 e approvato il 16 maggio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1425):
Assegnato alle Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 6a (Finanze), in sede referente il 23 maggio 2002 con pareri delle commissioni la, 2a, 7a 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla la commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 28 maggio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite il 29, 30 maggio; 4 e 5 giugno 2002.
Esaminato in aula il 5, 11 e 12 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63
All’articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: “non tributaria” sono inserite le seguenti: “, anche degli enti territoriali,”.
All’articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: “regolamento emanato con” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui al”;
al comma 1, capoverso 1, le parole: “testo unico delle imposte sui redditi, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle imposte sui redditi, di cui al”
All’articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: “è ridotto” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2002,”;
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: “nonché i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell’allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e’ inferiore a cinque euro”;
al comma 3, le parole: “in Italia o” sono soppresse;
al comma 4, dopo la parola: “riunioni” sono inserite le seguenti “di cui al comma 3 “;
al comma 5, le parole: “il 8 per cento” sono sostituite dalle seguenti” 1’8 per cento”;
al comma 6, dopo la parola: “riunioni” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3”;
al comma 8, primo periodo, le parole da: “ad un anno nel 2002” fino a: “2003” sono sostituite dalle seguenti: “a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004”;
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
“8-bis. E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all’articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché all’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall’articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita’ produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.
8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l’esportazione verso
Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l’eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita’ alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis “;
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: “farmaci” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,” e. dopo le parole: “di pubblicità,” sono inserite le seguenti: “dopo l’indicazione del marchio,”; al secondo periodo le parole: “non superiore all’80 per cento di quello” sono sostituite dalle seguenti: “uguale a quello”; dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell’azienda, al presidente della regione e al Ministero dell’economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell’azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.
9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilità, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è allegata una relazionetecnica, verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare, rispetto a quelli definiti nell’accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione”. Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente;
“Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria).
1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte,in conformità all’accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito 1’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000 e quanto a euro 3.412.747.189,18 per l’anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato;
b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:
a) l’importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell’azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;
b) l’importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformità all’accordo di cui al comma 1.
3. Le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni:
a) per l’anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;
b) per l’anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.
5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell’economia edelle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche’ la completa utilizzazione di dette quote.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo per l’anno 2000 e’subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell’avvenuta assunzione deiprovvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l’anno 2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l’importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo e’ erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell’azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio 1′ intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.
7. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l’eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente decreto.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 7, pari acomplessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 10, comma e dell’articolo 11, comma1, del decreto-legge 19 Settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d’investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d’investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unita’ sanitarie locali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone delle soppresse unita’ sanitarie locali.
10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e’ istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell’economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell’organo collegiale, e il direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazionecon decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione”.
All’articolo 5:
al comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti:
“Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n.
153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:
a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Bancad’Italia;
b)della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime
di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità;
c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti;
d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto;
e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale;
f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti;
g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza;
h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.
All’articolo 6:
al comma 6, le parole: “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al”.
All’articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: “alienazione del patrimonio dello Stato” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici”;
al comma 2, le parole: “1.000.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000 di euro”;
al comma 3, secondo periodo, le parole da: “esclusivamente” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “ad altre societa’ di cui il Ministero detenga direttamente l’intero capitale sociale”;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima”;
al comma 10, primo periodo, le parole: “per legge” sono soppresse; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19”;
dopo il comma 10, e’ inserito il seguente: “10-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, e’ dovuto un canone d’uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi”;
al comma 12, dopo la parola: “trasferiti” sono inserite le seguenti: “esclusivamente a titolo oneroso”;
dopo il comma 12, e’ aggiunto il seguente: “12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,della Patrimonio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.”.
All’articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: “e può” fino alla fine del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti: “e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di interesse pubblico della Cassa stessa”; al comma 2, le parole: “è disposta” sono sostituite dalle seguenti: “può essere disposta” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 “;
al comma 3, primo periodo, lettera al, dopo le parole: “grandi opere pubbliche” sono inserite le seguenti: “, purche’ suscettibili di utilizzazione economica”; al terzo periodo, dopo le parole: “assumere partecipazioni,” sono inserite le seguenti: “che non dovranno essere di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,”; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Per lo svolgimento di tali attività la società può altresì acquisire quote azionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture”;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “I finanziamenti di cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “, lettera a),”; dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico”; al nono periodo, le parole: “al comma 10 dell’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 10 e 12 dell’articolo 7”; dopo il nono periodo e’ inserito il seguente: “Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti”; all’ultimo periodo, le parole: “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al”;
al comma 5, secondo periodo, le parole: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”; il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti: “Alla società si applicano il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d’Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d’Italia”; il quinto periodo e’ soppresso; al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica” la parola: “del” è soppressa; dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture”.
All’articolo 9:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti; “1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del
1956 e’ destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenziosopendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai terzo comma dell’articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e’ comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1- bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell’economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:
a) il secondo comma dell’articolo 14;
b) l’articolo 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo”;
al comma 2, le parole: “interamente controllate” sono sostituite dalle seguenti: “interamentepossedute, direttamente oindirettamente,”;
dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis.
All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità”;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all’esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1”; al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.