Come possono cambiare stipendi in meglio o in peggio in azienda rispetto ai contratti nazionali 2022
Ci sono dei casi in cui il datore può variare lo stipendio del lavoratore rispetto ai contratti nazionali? Quali sono le norme da rispettare e che le parti non possono infrangere?
Sì, le variazioni sono ammesse, anche al ribasso, solo nel caso di intesa tra le parti e solo per l’interesse del dipendente a conservare il rapporto di lavoro, l’acquisizione di una professionalità diversa da quella attuale e la volontà del lavoratore di migliorare le proprie condizioni di vita.
Ci sono le norme generali che regolano i vari comparti di lavoro così come quelle generali emanate dal legislatore. Tuttavia alla base dell’assunzione di un dipendente c’è sempre il rapporto diretto con il datore ovvero l’azienda che si sostanzia nell’accordo individuale. Ogni dettaglio del rapporto di lavoro viene messo nero su bianco nel contratto che, tra le numerose voci, contiene anche quella relativa alla retribuzione.
Ciascun Contratto collettivo nazionale di lavoro – terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici – fissa le tabelle retributive di riferimento, da non confondere con il salario minimo, inesistente in Italia. Ci domandiamo quindi:
- Stipendi in meglio o in peggio in una azienda, si possono cambiare o no
- Contratti collettivi di lavoro e determinazione dello stipendio nel 2022
Stipendi in meglio o in peggio in una azienda, si possono cambiare o no
Tenendo conto che lo stipendio del lavoratore deve essere messo nero su bianco sul contratto sottoscritto con il datore, ci sono circostanze per cui l’azienda può proporre o imporre una variazione?
Come abbiamo accennato, il punto di partenza sono i minimi tabellari fissati dai Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Si affiancano al principio di irriducibilità della retribuzione scolpito nel mondo del lavoro in Italia.
Tuttavia, una variazione al tema, anche al ribasso, è possibile nel caso di intesa tra le parti. In maniera diretta o attraverso i rappresentanti sindacali. I cambiamenti sono possibili solo nell’ambito di circostanze ben delimitate, come l’interesse del dipendente a conservare il rapporto di lavoro, l’acquisizione di una professionalità diversa da quella attuale e la volontà del lavoratore di migliorare le proprie condizioni di vita.
Contratti collettivi di lavoro e determinazione dello stipendio nel 2022
Norme alla mano sulla determinazione dello stipendio, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Dopodiché le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie e ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro. E poi alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale e alla disciplina dell’orario di lavoro.
Notizie correlate:
CCNL DEL SETTORE CHIMICO – FARMACEUTICO 1 GEN 2019
ACCORDI NEL SETTORE CHIMICO – FARMACEUTICO
Nota:
Nel nostro ordinamento non vi è alcun obbligo da parte del datore di lavoro, non iscritto ad una organizzazione datoriale firmataria di un contratto collettivo, di applicare il CCNL del settore merceologico in cui l’impresa opera, né sussiste il dovere di applicare “un” contratto collettivo; sussiste però l’obbligo di riconoscere ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi tabellari del CCNL di settore, in virtù della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost.). In sostanza, secondo l’interpretazione comune, il contratto collettivo del settore stabilisce il parametro minimo retributivo a prescindere dal fatto che il datore di lavoro vi aderisca o meno.
il Tribunale di Torino (sentenza 1743/2017) ha giustamente stabilito che “il potere di recesso da un CCNL non spetta al singolo datore di lavoro (che non ne è parte contraente), ma unicamente alle associazioni sindacali e datoriali che lo hanno sottoscritto, sicché, se l’imprenditore è iscritto alla stipulante Farmindustria, il recesso deve considerarsi illegittimo e parimenti illegittimo è da ritenersi il maldestro tentativo di applicare unilateralmente un CCNL diverso da quello firmato dall’associazione di appartenenza”.
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Sul calcolo della busta paga influiscono anche le trattenute previdenziali e fiscali, ovvero quelle parti che l’azienda trattiene per poi versarle agli enti di competenza. I contributi previdenziali sono dei versamenti obbligatori effettuati in parte dal lavoratore e in parte dall’azienda per poter beneficiare di trattamenti pensionistici in casi di invalidità, anzianità, malattia, maternità e ammortizzatori sociali (come ad esempio la cassa integrazione, la disoccupazione NaSpI e gli assegni familiari). Nella parte bassa della busta paga, insieme alla voce che indica il TFR maturato, si trovano tutti quei numeri che indicano i dati progressivi dell’imponibile Inps, Inail e Irpef.