Con la risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per
L’art. 31, comma 1, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce che il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo:
“6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per:
– ricerca fondamentale;
– ricerca industriale;
– sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e
– sviluppo nel corso della sua durata.
È espressamente esclusa la cumulabilità del tax credit con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
– spese di personale impiegati nel progetto;
– costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
– costi relativi agli immobili e ai terreni per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
– costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
– spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Infine, si evidenzia che spetta all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alla Commissione Tecnico Scientifica la descrizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo che presuppone la valutazione di tre elementi basilari:
- bisogno terapeutico;
- valore terapeutico aggiunto;
- robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall’azienda a supporto della richiesta di innovatività.
I criteri per la classificazione dei farmaci innovativi sono stati definiti dall’Aifa con la determina n. 1535 del 2017.