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Le Aziende Farmaceutiche che fanno ricerca potranno usufruire di un credito d’imposta

Con la risoluzione n. 52/E del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per
l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.

L’art. 31, comma 1, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il comma 4 dell’art. 31 stabilisce che il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo:

6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per:

– ricerca fondamentale;

– ricerca industriale;

– sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e

– sviluppo nel corso della sua durata.

È espressamente esclusa la cumulabilità del tax credit con altre agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

– spese di personale impiegati nel progetto;

– costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

– costi relativi agli immobili e ai terreni per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

– costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

– spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Infine, si evidenzia che spetta all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alla Commissione Tecnico Scientifica la descrizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo che presuppone la valutazione di tre elementi basilari:

  1. bisogno terapeutico;
  2. valore terapeutico aggiunto;
  3. robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall’azienda a supporto della richiesta di innovatività.

I criteri per la classificazione dei farmaci innovativi sono stati definiti dall’Aifa con la determina n. 1535 del 2017.

Redazione Fedaisf

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