La Regione Lazio in attuazione del DL 44 inventa norme non previste

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 01/04/2021, si chiede di trasmettere alla scrivente Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari impegnati nell’erogazione di cura ed assistenza presso tutte le Aziende, gli Enti e le strutture sanitarie e sociosanitarie del Servizio Sanitario Regionale, sia pubbliche che private.

Gli elenchi dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il formato Excel allegato alla presente nota, compilato in tutti i suoi campi, e dovranno pervenire alla scrivente Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria via PEC all’indirizzo arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre il 06/04/2021.

Negli elenchi dovranno essere inclusi tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori socio sanitari in servizio presso la struttura che sono impegnati, con qualunque tipologia contrattuale, direttamente nell’erogazione di prestazioni di cura ed assistenza.

Si raccomanda di indicare, con la trasmissione del file, il nominativo di un referente indicandone il telefono e l’indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.

 Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.


 

N.d.R.: Nel nuovo piano vaccini del 10 marzo si dice testualmente: “il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione“. Fra questi vanno inseriti gli informatori scientifici del farmaco come dichiarato dalla senatrice Castellone autrice dell’O.d.G. che impegnava il Governo in questo senso. Sul suo Blog ha pubblicato anche l’immagine che riproduciamo a fianco.

Il DL 44 del 1 aprile 2021 dice testualmente: “In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa attuazione  del  piano  di  cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell’infezione   da SARS-CoV-2“.

Anche se non sembra, c’è differenza “fra operatori socio-sanitari impegnati nell’erogazione di cura ed assistenza presso tutte le Aziende, gli Enti e le strutture sanitarie e sociosanitarie del Servizio Sanitario Regionale” come dice la Regione Lazio e “gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività   nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali” come dice il D.L.

Secondo la Regione Lazio non vengono presi in considerazione né gli informatori Scientifici che in base al D.Lgs. 219/06 devono svolgere la loro attività nelle strutture sanitarie né chi opera nelle farmacie, parafarmacie e negli studi medici. Senza considerare poi chi opera nelle strutture sanitarie a qualsiasi titolo. Un palese stravolgimento del DL.

La Regione Lazio, la Toscana e l’Emilia Romagna sono le uniche regioni che non applicano né il nuovo piano vaccinale né il DL 44

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