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Lavoro: da Strasburgo rigidi paletti sul controllo a distanza

Raccomandazione del Consiglio d’Europa che vieta esplicitamente ai datori di lavoro di ‘spiare’ i dipendenti e interferire nella loro vita privata. Forti limiti all’uso delle telecamere e il lavoratore ha diritto di sapere quali dati vengono raccolti

03/04/2015 – Rassegna.it

Lavoro: da Strasburgo rigidi paletti sul controllo a distanza (da internet) (immagini di Fabrizio Ricci)Il controllo a distanza dei lavoratori, uno degli aspetti più controversi e criticati del Jobs Act, trova ora un pesante altolà: dal Consiglio d’Europa arriva infatti un esplicito divieto ai datori di lavoro di ‘spiare’ i dipendenti e di interferire nella vita privata di chi lavora per loro. Lo afferma una raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – riportata dall’Ansa – che mira a proteggere la privacy dei lavoratori di fronte ai progressi tecnologici che permettono ai datori di lavoro di raccogliere e conservare ogni tipo di informazione.

Più nel dettaglio, il Consiglio d’Europa afferma che ai datori di lavoro è vietato usare qualsiasi tecnologia al solo scopo di controllare le attività e i comportamenti dei dipendenti, ma soprattutto che nel caso si renda necessario utilizzare telecamere, o altri sistemi di sorveglianza, questi non dovranno mai essere posizionati in zone dove normalmente i dipendenti non lavorano, come spogliatoi, aree ricreative, o mense.

Altro aspetto importante evidenziato dal Consiglio d’Europa: il lavoratore ha sempre il diritto di sapere quali dati il ‘padrone’ sta raccogliendo su di lui e perché, e ha anche il diritto di visionarli, di chiederne la correzione, e addirittura la cancellazione. Nella raccomandazione vengono elencate anche tutte le informazioni che un datore di lavoro non può chiedere al dipendente o a chi vuole assumere, e i limiti che deve rispettare nel comunicare, anche all’interno della stessa azienda, i dati raccolti.

Dunque, seppure non si tratti di una norma con valore vincolante, la raccomandazione ha un peso importante, anche perché potrà essere usata davanti ai tribunali nazionali, e poi eventualmente alla Corte di Strasburgo, da chi ritenga violata la sua privacy.

Notizie correlate: Fedaiisf. Il controllo a distanza dell’ISF. Vietato, ma …

Geolocalizzazione e Privacy: una convivenza possibile. Le novità del Jobs Act

Legge 10.12.2014 n° 183 , G.U. 15.12.2014

Per operare in linea con la normativa vigente occorre far precedere l’installazione del sistema di geolocalizzazione alla sottoscrizione di un apposito accordo con le rappresentanza sindacali (o ad autorizzazione della DPL) ed osservare poi i seguenti adempimenti in materia di privacy: istanza di verifica preliminare e notificazione al Garante, informativa privacy da fornire agli interessati, nomina ad incaricato e a responsabile dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati, misure di sicurezza minime e idonee a ridurre rischi di accessi non autorizzati e perdita o distruzione dei dati.

Quanto detto vale evidentemente nell’ipotesi di sistemi di geolocalizzazione attivati su strumenti aziendali, quindi sia nel caso di impianti gps installati su veicoli aziendali (rispetto ai quali il Garante ha emanato un provvedimento generale il 4 ottobre 2011), sia nell’ipotesi in cui il trattamento dei dati di localizzazione geografica avvenga attraverso tablet o smartphone aziendali e app mobile ivi installate (fattispecie espressamente considerata dall’Autorità in due recenti provvedimenti di accoglimento di istanze di verifica preliminare, che portano rispettivamente la data dell’11 settembre 2014 e del 9 ottobre 2014).

Agenti. Non c’è ombra di dubbio che l’azienda non possa controllare la posizione dell’agente con l’utilizzo di strumenti informatici, tanto più ove si consideri che tale controllo, in ragione delle funzioni dell’iPAD, rimane valido nell’arco di 24 ore, quindi al di fuori del periodo lavorativo dell’agente, in netto contrasto con tutta la normativa vigente.

Ultimo ma non ultimo è doveroso segnalare che l’attività dell’agente, per insegnamento costante e conforme della Corte di Cassazione, non può essere controllata né con la predisposizione di itinerari da parte della casa mandante né tantomeno con una richiesta di dettagliata indicazione, giorno per giorno, del lavoro svolto. L’agente di commercio è lavoratore autonomo, imprenditore, professionista, è in definitiva una persona libera di autodeterminarsi nell’adempimento degli obblighi assunti con il solo vincolo del rispetto della Legge e degli impegni contrattuali assunti. [Avv. Agostino Petriello]

 

Redazione Fedaisf

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