Il Senato approva all’unanimità il disegno di legge per l’abilitazione diretta alle professioni dopo il conseguimento delle lauree in psicologia, farmacia, odontoiatria e veterinaria. Lo stesso vale per chimica, fisica, biologia e i corsi in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, tecniche agrarie, alimentari e forestali, e tecniche industriali e dell’informazione. Previsto un tirocinio interno ai corsi di studio e una prova pratica per valutare le competenze acquisite durante gli studi.
LE NUOVE LAUREE ABILITANTI – Si vanno ora ad aggiungere i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale(classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), oltre che la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51)
Via libera al disegno di legge sulle lauree abilitanti. Il Senato, con 184 voti a favore, ha approvato all’unanimità il testo del provvedimento, con cui si cancellano le abilitazioni professionali post-laurea per dentisti, farmacisti, veterinari, psicologi e geometri, che si vanno così ad aggiungere ai medici: ecco cosa cambia.
Già approvato alla Camera dei Deputati lo scorso giugno, il provvedimento dà attuazione a uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che l’Italia ha inviato alla Commissione europea, pensato per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a giovani professionisti
Il primo corso di laurea per cui era stata eliminata l’abilitazione professionale è stata quello di medicina. La scelta, contenuta nel decreto Cura Italia, era stata motivata dal forte bisogno di operatori sanitari durante la prima fase dell’emergenza Covid-19.
Si vanno ora ad aggiungere i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), oltre che la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51).
Dopo aver passato un esame finale, gli studenti saranno abilitati direttamente all’esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo
Il percorso di abilitazione viene sostituito dal conseguimento di “almeno 30 crediti formativi universitari”, acquisiti con “lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio”. La legge precisa che le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione dei tirocini sono previste nell’ambito della disciplina delle lauree e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
Il disegno di legge rende abilitante anche l’esame finale delle laure professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), e professioni tecniche industriali e dell’informazione(classe LP-03)
Anche le professioni di chimico, fisico e biologo potranno essere esercitate direttamente dopo aver conseguito la rispettiva laurea abilitante, per cui viene previsto “lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa”.
Si apre inoltre la possibilità di allargare in futuro il campo delle lauree abilitanti. La modifica potrà essere approvata con regolamenti di delegificazione: non servirà più quindi una legge, come richiesto al momento
Esprime la sua soddisfazione il ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa (in foto), secondo cui l’approvazione all’unanimità del testo di legge “è il segno che l’attenzione verso i giovani sta davvero tornando protagonista nel Paese”.
Messa spiega che lo scopo della norma è permettere agli studenti di “accedere al mondo del lavoro subito, senza aspettare anni di tirocinio e l’esame di stato per potere iniziare”, mettendoli in collegamento “con i professionisti già durante il corso di laurea e dando ancora più valore al loro tempo e ai loro studi”
La legge specifica che l’adeguamento del sistema universitario si applicherà “a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione”. Le norme saranno valide per le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche