La Corte Costituzionale ha confermato che l’assistenza farmaceutica rientra tra i Lea (livelli essenziali di assistenza) e quindi è di competenza statale la sua definizione in termini di quantità e qualità. Si chiude così la querelle cominciata con alcuni provvedimenti regionali che avevano ristretto il rimborso a una sola tra le molecole comprese nel gruppo ATC degli inibitori di pompa protonica. In particolare, la sentenza n° 44 depositata ieri,competenza statale, sancisce l’illegittimità della norma varata dalla Regione Puglia nel 2006, che rendeva rimborsabile soltanto il "prezzo minimo" tra le diverse molecole ponendo a carico del cittadino, salvo particolari eccezioni, la differenza. Per i giudici è "costituzionalmente illegittimo l’esercizio del potere legislativo da parte di una Regione in una materia di esclusiva competenza del legislatore statale, in presenza di una disposizione posta da quest’ultimo che permette un intervento regionale solo a certe condizioni e per mezzo di un provvedimento amministrativo". Nel caso di specie, la Regione Puglia, scrivono i giudici delle leggi, "ha esercitato i propri poteri in materia mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, titolare di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che l’intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento legislativo".
Farmacista33 – 12 febbraio 2010 – Anno 6, Numero 25