Cari colleghi ho letto in questi giorni la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata su più siti, relativa alla legittimità delle regolamentazioni emanate dalle regioni sulla informazione scientifica dei farmaci. Non voglio entrare nello specifico della sentenza, molto ampia e ben argomentata e che spiega in maniera chiara dove e perché chi ha proposto tale ricorso prima nel TAR e poi nella suprema corte del Consiglio di Stato ha sbagliato.
Alcuni passaggi sono però da rimarcare perché molto spesso misconosciuti da molte aziende farmaceutiche che ritengono le regolamentazioni regionali come inutili orpelli atti a limitare la loro attività.
“ 8.5 Non ha pregio, inoltre, sempre sul fronte della disamina contenutistica delle singole disposizioni regionali, la censura involgente la asserita illegittimità della previsione (art.2 comma 4 del Protocollo regionale) secondo cui il numero delle visite individuali di ogni informatore scientifico ai singoli medici è quantificabile in 4 visite annuali per ogni medico interessato alla prescrizione. A parte la conformità di tale previsione (rilevata dal Tar calabrese) con quanto approvato nella bozza di linee-guida licenziata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20.4.06 (dove è stata prospettata la congruità di una scelta che si attesti tra le 3 e le 5 visite annue), a dimostrare l’adeguatezza di un tale parametro numerico è la sua intrinseca razionalità ed il suo carattere non irragionevole, che pone tale previsione nell’ambito delle legittime scelte discrezionali del regolatore regionale in un settore di regolazione affidato dall’ordinamento alla sua cura esclusiva (peraltro la disposizione regionale non esclude che a fronte dell’esigenza di veicolare nuove informazioni rilevanti sull’uso appropriato dei medicinali, il numero delle visite annue possa aumentare) . Del pari non irragionevole, ma anzi in linea con la stessa esigenza prospettata dalla società appellante a proposito del rispetto del rapporto diretto medico-informatore scientifico, si appalesa la previsione – pur essa contestata dall’appellante – secondo cui < di norma gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli> . Si tratta anzitutto di previsione programmatica (come chiaramente disvela la iniziale formula avverbiale) che caso mai consolida, come già detto, la serietà dell’approccio all’informazione scientifica, postulando che nell’esercizio dell’attività informativa l’informatore non sia accompagnato da altri soggetti, la cui presenza potrebbe evidentemente decolorare il profilo dell’approfondimento scientifico sulle proprietà dei farmaci, a tutto vantaggio della loro mera promozione commerciale.”
“8.9 Ineccepibile, da ultimo, il rilievo della inammissibilità per mancanza di lesività attuale della censura relativa alla previsione, in tema di vigilanza e controllo, di un tavolo di monitoraggio continuo per la identificazione di strumenti, modalità e azioni finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento prevedendo a carico dell’azienda farmaceutica , a seconda della gravità della violazione rilevata, una gamma di sanzioni che vanno dalla sospensione dell’attività di informazione scientifica sul territorio regionale per un certo periodo di tempo, alla esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara ovvero alla riduzione dei campioni gratuiti consegnabili ai medici. “
9.” In conclusione, l’appello non merita
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