Notizie correlate: Richiesta chiarimento al Prof. Novellino. La Laurea in Nutraceutica della Federico II è idonea per l’attività di ISF?
Nota:
Con il Decreto 3 Agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2007, vengono ammesse per svolgere l’attività di ISF anche la laurea in scienze naturali e tutti i corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale appartenenti alla classe 9/S – Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e classe 68/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura. Vengono inoltre ammesse le lauree classe 1 – Classe delle lauree in biotecnologie, ora Classe L-02 – e classe 24 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (ora Classe L-29) a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all’AIFA l’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica.
Nella parte delle schede degli ISF, nel settore in cui va indicata la laurea, AIFA ha predisposto un modulo con risposte predeterminate da indicare quella di cui è in possesso l’ISF. In queste risposte compaiono i titoli indicati dal D.Lgs. 219/06 e la dizione: “Corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n.270 o successivi Decreti Ministeriali”.
Con Decreto Ministeriale n 509/1999 molti diplomi universitari vengono equiparati alla classe di laurea di Scienze e tecnologia farmaceutiche, laddove all’art.3 si statuisce il rilascio di titoli da parte delle università di primo e secondo livello. Ed ancora, all’articolo 4, vengono raggruppati in classi di appartenenza, i corsi di studio dello stesso livello, comunque determinati dagli atenei.
Successivamente con Decreto Ministeriale n 270/2004 i diplomi universitari vengono equiparati alla classe di laurea L -29 scienze e tecnologie farmaceutiche.
Per quanto ci risulta ci sono stati, dopo il 2006, 2 decreti integrativi al D.Lgs. 219 ed in particolare il Decreto 3 Agosto 2007 e il Decreto 1 settembre 2009.
È vero che la laurea triennale in nutraceutica non c’era e nei Decreti integrativi si parla di lauree della Classe L-24, ma è anche vero che le lauree della Classe L-24 sono state equiparate alla Classe L-29, senza con questo modificare il Decreto 3 Agosto 2007 e Decreto 1 settembre 2009, specifici per gli ISF. L’AIFA per ritenere un titolo idoneo per gli ISF pretende appunto uno specifico Decreto.
Ora, la laurea in nutraceutica fa parte della Classe L-29 idonea per l’attività di ISF purché siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica. La declaratoria indicata dal corso di laurea è formalmente corretta, ma senza un Decreto Ministeriale specifico rimangono le indicazioni enunciate per gli ISF. Non abbiamo trovato e non ci risulta alcun Decreto Ministeriale che indichi la laurea in nutraceutica idonea a fare l’ISF senza aver sostenuto anche gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica come indicato dal decreto del 03.08.2007.