La proposta di Legge dell’on. Scilipoti

La difesa della professionalità, intesa come attività lavorativa costituita da cultura di base, in prevalenza universitaria, aggiornata costantemente con esperienza lavorativa e corsi di perfezionamento, costituisce di fatto difesa della compagine nazionale nel suo insieme.

Perché l’Italia si trova ancora, culturalmente, in una fase d’incapacità d’uscita dall’Era Fordista, da cui l’UE è già uscita da molto tempo,  costituita dalla persistenza di monopoli chiusi, con l’impossibilità di valorizzare le professionalità emergenti,       

 quali sono indubbiamente gli Informatori Scientifici per la loro specificità di trasmettitori di sapere scientifico di cui la nostra società ha grande bisogno.

E’ necessario pertanto elaborare un progetto di tutela professionale del ruolo dell’Informatore scientifico che qui esponiamo.

 

ARTICOLO 1: Informatore Scientifico del farmaco è professionista ad alta qualificazione che svolge attività di informazione sui prodotti d’interesse sanitario secondo le Leggi italiane e della Unione Europea dedicate all’argomento. L’attività di informazione scientifica costituisce attività professionale perché svolta su una base di specificità culturale prevista dalla Legge ( D.Lgs 541/92) e con modalità anch’esse determinate dalla Legge.

 

ARTICOLO 2:   Informatore Scientifico del farmaco può esercitare la propria attività alle dipendenze di una Industria privata. ( D.lgs 541/92, articolo 9 ) Anche in tal caso l’Isf è tenuto all’osservanza di tutte le norme relative all’attività professionale svolta, finora emanate tanto a livello nazionale quanto a quello comunitario, recepite dalla Legge italiana.

 

ARTICOLO 3: Qualora l’Isf sia dipendente dall’industria privata egli deve essere retribuito secondo il Contratto Collettivo Nazionale a tempo indeterminato come sancito dalla Legge ( D.M. 23/06/1981 articolo 6, ultimo comma. )

 

ARTICOLO 4:  Dalla retribuzione devono essere eliminate tutte le voci relative alla produttività in termini di mercato.

 

ARTICOLO 5: L’organizzazione interna del lavoro deve essere strutturata sotto la forma di una diretta dipendenza dal “ Servizio di informazione scientifica “. ( D.Legs 541/ 92, art. 9, comma

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