Inutile dire che se la legge italiana è oggi (o così si dice) a favore del lavoratore, è pur vero che fatta la legge, trovato l’inganno…
Tante le possibili strade da intraprendere per i licenziamenti di massa, per lo più una quella seguita: la cessione dei rapporti di lavoro da un’azienda ad un’altra, normalmente di servizi, che serva da contenitore più o meno capiente per i malcapitati.
La cessione avviene formalmente mediante una cessione del ramo d’azienda che, ai sensi della legislazione vigente (art.2112 c.c.) comporta, tra l’altro, anche la cessione di tutti i rapporti di lavoro.
L’articolo 2112 del codice civile intende per trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda” e per ramo d’azienda il trasferimento di parte dell’azienda “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.L’articolo 2112 c.c. dispone ancora che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (l’azienda acquirente) ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
E cioè, una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l’effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente (Cassazione civile, sez. lav., 07 dicembre 2006, n. 26215).
L’articolo dispone invero che entrambe le aziende (cedente e cessionaria) siano obbligate, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Tuttavia, la legge acconsente a che il lavoratore mediante le procedure previste in caso di accordo in materia di lavoro (e quindi con intervento dei sindacati o dell’ufficio del lavoro) liberi la cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Questa, che apparentemente sembra una clausola di eccezione alla norma, è di fatto la regola.
Infatti, normalmente avviene (ed è avvenuto) che i vertici aziendali trovino un accordo con i sindacati (che alla fine non rappresentano solo i lavoratori uscenti ma tutti) e così i lavoratori si ritrovano, dal canto loro, a liberare l’azienda cedente (che è in genere la più solvibile) a fronte di un lavoro apparentemente certo e in un’impresa meno solida.
Inoltre, se è vero che la cessionaria è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento (salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario) è pur vero che la stessa non è obbligata alla continuazione dell’esercizio del ramo d’azienda acquisito, con la paradossale conseguenza che