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Jobs Act: indennità di licenziamento. Corte Costituzionale: illegittimo

Indennità di licenziamento: la Consulta boccia il Jobs Act

La Corte: l’indennità crescente per la sola anzianità di servizio è “contraria ai princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela”. Camusso: importante e positivo, ora ripristinare e allargare l’articolo 18. Il ricorso

rassegna.it – 26 settembre 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ovvero il Jobs Act, nella parte che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Lo riferiscono le agenzie di stampa. Il capitolo sull’indennità non è stato modificato dal “decreto dignità” dell’attuale governo.

In particolare, secondo la Corte, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è “contraria ai princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro” sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

La bocciatura arriva “su ricorso di una lavoratrice sostenuto dalla Cgil”, è il primo commento del sindacato di corso d’Italia su twitter: “Una delle nostre tante azioni di contrasto al Jobs Act”.

“Dalla Corte Costituzionale è arrivata una decisione importante e positiva, che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento come previsto dal Jobs Act sulle tutele crescenti e non modificato nell’intervento del decreto dignità. Nelle prossime settimane avremo modo di commentare nel dettaglio la decisione, tuttavia quanto stabilito oggi dalla Corte, a seguito di un rinvio del Tribunale di Roma su una causa per licenziamento illegittimo promossa dalla Cgil, è un segnale importante per la tutela della dignità dei lavoratori”. Così il segretario generale, Susanna Camusso.

“Un sistema – sottolinea la leader della Cgil – irragionevole e ingiusto, che calpesta la dignità del lavoro e che permette di quantificare preventivamente il costo che un’azienda deve sostenere per ‘liberarsi’ di un lavoratore senza avere fondate e reali motivazioni. Vale a dire quello che potremmo definire la rigida monetizzazione di un atto illegittimo”.

Quanto stabilito oggi dalla Corte Costituzionale, a suo avviso, “può e deve riaprire una discussione più complessiva sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo per le quali, per la Cgil, è fondamentale il ripristino e l’allargamento della tutela dell’articolo 18. Come proposto nella ‘Carta dei diritti’, non è rinviabile la definizione di un sistema solido e universale di tutele nel lavoro, superando la logica sbagliata che ha guidato le riforme del mercato del lavoro degli ultimi anni, ultima il Jobs Act, che hanno attaccato il sistema delle tutele e dei diritti, svilendo il ruolo del lavoro nel nostro Paese”.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n 23/2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti che definisce in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato. La previsione di una indennità “risarcitoria” crescente in ragione della sola anzianità di servizio è secondo la Consulta contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. In parole povere uno dei cardini del cosiddetto Jobs Act è, secondo i giudici della Suprema Corte, incostituzionale.

IL RICORSO

La vertenza riguarda il licenziamento di una pasticcera che si era rivolta agli uffici della Cgil di Roma Nord, dopo essere stata allontanata dal posto di lavoro nel dicembre del 2015 per motivi economici. Dopo l’impugnativa del licenziamento, l’azienda ha disertato le convocazioni formali, e i legali, Carlo De Marchis e Amos Andreoni, che assistevano la lavoratrice ne hanno chiesto la reintegra. Lo rende noto la Filcams.

Il giudice ha fatto una ordinanza di sospensione che ha consentito così il ricorso alla Corte. Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo che la rigidità della quantificazione economica della indennità risarcitoria legata esclusivamente alla anzianità di servizio (introdotta dal Jobs Act) contrasta con il riconoscimento del diritto al lavoro, alla sua tutela, e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 35 della Carta Costituzionale.

La riforma voluta del governo Renzi ha di fatto impedito al giudice di entrare nel merito di ogni singolo contenzioso legato al licenziamento del lavoratore, ivi compreso il comportamento delle parti. Il ruolo della magistratura viene ridotto ad un semplice assolvimento burocratico e privato della facoltà di effettuare valutazioni in base alla specificità di ogni singolo caso.

Riteniamo questa sentenza di assoluta rilevanza perché conferma il giudizio negativo che come Filcams e come Cgil abbiamo fin da subito espresso, rispetto ad una norma iniqua che pone il lavoratore alla mercè del datore di lavoro, impedendo anche alla magistratura di compiere appieno il suo compito di valutazione dei fatti.  Un primo passo verso la riassegnazione del valore di dignità e tutela del lavoro è stato compiuto. Questo passo si va ad aggiungere a quelli che tramite accordi collettivi hanno difeso l’articolo 18 e di cui la nostra categoria, a partire dal settore degli appalti e del turismo, si è resa protagonista in questi anni.” Lo dichiara Cristian Sesena, segretario nazionale responsabile del mercato del lavoro e del settore turismo pubblici esercizi.

Notizie correlate: D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 

Corte Costituzionale.Udienza Pubblica del 25 settembre 2018 rel. SCIARRA

Corte Costituzionale. “L’articolo 18” supera il vaglio di costituzionalità quanto alla natura “risarcitoria” dell’indennità

Carta dei diritti universali del lavoro

Un’altra sentenza che supera il Jobs Act


N.d.R.: Per gli assunti pre Jobs Act l’indennità varia dalle 12 alle 24 mensilità della retribuzione percepita dal dipendente.

Prima di questa sentenza della Corte Costituzionale, per gli assunti post Jobs Act, invece, la legge prevedeva un’indennità fissa che aumenta con l’aumentare degli anni di anzianità, pari a due mensilità della retribuzione percepita dal dipendente per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità (ampliate dal Decreto Dignità). La Corte Costituzionale però ha dichiarato illegittimo questo criterio di quantificazione impostato solo sull’anzianità di servizio rendendo il giudice più libero di determinare l’indennità secondo la propria discrezionalità.

Uno dei motivi di illegittimità indicati dalla Suprema Corte è la violazione dell’Art. 3 della Costituzione in quanto il Jobs Act in questo caso viola il “principio di uguaglianza, differenziando fra vecchi e nuovi assunti” con la conseguenza che “coesistono fattualmente nella stessa organizzazione dipendenti diversamente tutelati pur a fronte della stipulazione di un identico contratto di lavoro

Se consideriamo che gli assunti pre 7 marzo 2015 hanno una disciplina più protettiva [Articolo 18, Legge n. 300/1970 per le aziende più grandi; Articolo 8, Legge n. 604/1966 per le aziende più piccole] mentre gli assunti post 7 marzo 2015 con il cosiddetto Jobs Act hanno una disciplina meno protettiva [D. Lgs. n. 23/2015], non viene violato anche in questo caso il principio di uguaglianza? E non è allora anticostituzionale tutto il Jobs Act?

Comunque sia il Jobs Act privato della sua norma cardine non ha più senso di essere e si impone dunque al Legislatore una completa riscrittura della materia.

Il ché può significare l’abolizione del contratto a tutele crescenti ed il ritorno alle tutele dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori oppure la riscrittura del Jobs Act che tenga conto dei principi espressi dalla Consulta. Questa sentenza cancella anche l’intera filosofia di fondo su cui si basava la controriforma sul lavoro  del Jobs Act

Redazione Fedaisf

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