Pubblicità ingannevole integratori alimentari: ultime sentenze
2 Maggio 2019 – La Legge per Tutti – Virgilio
Pratica commerciale scorretta; integratori alimentari; pubblicità ingannevole; vendita online; perdita di peso; integratori alimentari per l’attività sportiva.
È ingannevole il messaggio pubblicitario che promuove le proprietà dimagranti di integratori alimentari finalizzati alla riduzione del peso corporeo e che si avvale delle testimonianze di sedicenti consumatori che mostrano con orgoglio i risultati ottenuti. Leggi le ultime sentenze sulla pubblicità ingannevole degli integratori alimentari.
Vendita online di integratori alimentari
Con riferimento alla pratica commerciale scorretta posta in essere da una società inglese mediante la vendita on-line di integratori alimentari destinati agli sportivi in assenza della notifica al ministero della Salute prevista dall’art. 10 d.lg. n. 169/2004, a nulla rileva che il target dell’offerta pubblicitaria sia costituito da sportivi esperti e sufficientemente avveduti sulle caratteristiche degli integratori tanto da poter escludere l’induzione in errore degli stessi.
Infatti, la normativa a tutela dei consumatori è diretta ad evitare effetti dannosi anche soltanto ipotetici, non essendo necessario che, rispetto ad un determinato comunicato, venga accertata la condizione soggettiva media di intelligenza del consumatore, né che risulti un pregiudizio economico dalla pubblicità ingannevole, in quanto la tutela apprestata da tale normativa non si commisura alla posizione di acquirenti dotati di una specifica competenza, avvedutezza o di particolari cognizioni merceologiche, bensì a quella degli acquirenti di media accortezza o alla generalità dei consumatori.
Garante concorr. e mercato, 29/05/2018, n.27194
Comunicazione commerciale degli integratori alimentari
Si pone in contrasto con gli art. 2, 23 bis del CAP e 17 del Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari il messaggio pubblicitario che, nel presentare un integratore alimentare a base di monacolina K volto al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue, utilizzi affermazioni fortemente enfatiche quali “l’integratore in grado di risolvere i problemi di colesterolo” o, sulla base di uno studio clinico, capace di “normalizzare” e “ridurre” i livelli di colesterolo nel sangue, non essendo tali espressioni sufficientemente chiare nel definire che il prodotto reclamizzato ha una funzione esclusivamente coadiuvante e deve essere associato ad una dieta equilibrata o da un regime dietetico specifico e, inoltre, lo stesso risulta presentato come idoneo a trattamento di situazioni patologiche che richiedono la valutazione e l’intervento del medico.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 04/04/2017, n.9
Integratori alimentari e farmaci
La pubblicità degli integratori alimentari deve sempre evitare qualsiasi accostamento con l’efficacia dei farmaci, di talché deve considerarsi ingannevole il messaggio che, dilungandosi sulla descrizione dei farmaci per la riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue a base di statine di sintesi, attribuisca alla statina naturale che compone un integratore alimentare volto a favorire il controllo di tali livelli (Monacolina K) “una funzione del tutto simile alle moderne statine di sintesi”, in modo tale da indurre i consumatori a considerare la molecola naturale come sostituto di un farmaco, e a sottovalutare la necessità di sottoporsi a cure mediche.
(il Giurì, nello specifico, ha invece ritenuto legittima l’impostazione complessiva del messaggio laddove, una volta descritte le caratteristiche delle statine di sintesi, sottolineava la funzione di “controllo” dei livelli di colesterolo nel sangue attribuita alle statine naturali dalla stessa Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare – EFSA).
Giurì cod. aut. pubb.ria, 12/05/2015, n.15
Integratore alimentare a base di collagene
Non è ingannevole il messaggio pubblicitario di un integratore alimentare a base di collagene che, proposto in alternativa alle creme tradizionali, utilizzi claim quali “una pelle soda si ottiene dall’interno”, in grado di ringiovanire dall’interno” e “le rughe sono diminuite sino al 50%”, laddove supportati da studi clinici che attestino effetti positivi statisticamente significativi ed in assenza di elementi che inducano a ritenere che tali effetti positivi siano significativamente inferiori a quelli ottenuti mediante creme tradizionali.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 06/04/2018, n.21
Integratori alimentari: è ingannevole l’uso del termine natural?
Deve ritenersi ingannevole, ai sensi dell’art. 2 CAP, l’utilizzo del termine “Natural” con riferimento a integratori alimentari dedicati all’attività sportiva e alla nutrizione funzionale che non esistono in natura, essendo costituiti da componenti di origine naturale che hanno subito una trasformazione radicale dalla composizione originaria insieme ad additivi chimici, considerato che l’aggettivo “naturale” viene solitamente inteso dal consumatore come sinonimo di “esistente in natura” e “non artificiale o trattato”.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 10/11/2017, n.69
Integratori alimentari per la riduzione del peso con testimonianze
È ingannevole il messaggio pubblicitario con il quale siano attribuite ad una linea di integratori alimentari volti alla riduzione del peso straordinarie proprietà dimagranti attraverso testimonianze fornite da sedicenti consumatori – ritratti “prima” e “dopo” il trattamento – e claims quali “i cali sono stati riscontrati anche quando le persone non rinunciavano ad i loro piatti preferiti”, risultando inadeguata a correggere il potenziale decettivo di una comunicazione siffatta l’indicazione – con un carattere decisamente inferiore a quello utilizzato per descrivere i vanti attribuiti ai prodotti – che “le testimonianze… non rappresentano assolutamente perdite di peso medie registrate… che varieranno da persona a persona e dipenderanno anche dalle abitudini alimentari e dagli esercizi praticati durante la cura“.
Garante concorr. e mercato, 19/12/2014, n.25248
Pubblicità di integratori alimentari a base di miele
La normativa di riferimento prescrive che possa qualificarsi “miele” solo il prodotto derivante ad esito dell’attività di api mellifere “… su parti vive di piante che esse bottinano”; è, pertanto, ingannevole ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del codice del consumo, la pubblicità di integratori alimentari a base di mieli ottenuti attraverso l’immissione forzata di nettare negli alveari denominati “mieli officinali “, laddove il termine “miele” suggerisce caratteristiche che il prodotto non può avere (nettare cercato in natura) e l’aggettivo “officinale” evoca proprietà nutrizionali e fisiologiche improprie.
Garante concorr. e mercato, 20/11/2013, n.24627
Claims salutistici: quando inducono in errore i consumatori?
È ingannevole, ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lett. b) c) e 23 lett. s) d.lg. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), la pubblicità di una linea di integratori alimentari a base di “miele officinale” che, utilizzando una gamma molto vasta di claims salutistici – alcuni sconfinanti nel vero e proprio vanto terapeutico, quali “allevia i frequenti effetti collaterali indotti dalla chemioterapia e/o radioterapia” – non autorizzati dall’EFSA in base alla procedura di validazione di cui all’art. 13 del regolamento n. 1924/2006/Ce, non rientranti tra i “claims pending” sui “botanicals” di cui alle linee guida del ministero della Salute e quindi permessi nelle more della definizione della procedura comunitaria – in quanto le sostanze di riferimento sono ottenute tramite il ricorso alla funzione mellifera della api, e quindi non riconducibili alla definizione di “botanicals” – e non assistiti da evidenze scientifiche idonee a supportarli, inducano in errore particolari fasce deboli di consumatori, quali i pazienti sottoposti a cure mediche oncologiche.
Garante concorr. e mercato, 20/11/2013, n.24627
Ministero della Salute e Autorità garante della concorrenza e del mercato
In tema di pubblicità ingannevole, il ministero della Salute e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato agiscono per la tutela di interessi giuridici differenti, il primo ai fini della commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute, la seconda per garantire la corretta informazione dei consumatori sui possibili effetti dell’uso di un prodotto cui è consentita la vendita; sicché l’Autorità, nell’esercizio di tale funzione, può valutare ingannevole un messaggio pubblicitario relativo ad integratori alimentari, anche se non oggetto di obiezioni da parte del ministero, ovvero discostarsi dal parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Consiglio di Stato sez. VI, 27/07/2010, n.4894
Tutela della salute dei consumatori
Ancorché il sistema normativo risulti di non agevole decifrazione, sembra tuttavia possibile ritenere che le norme dell’art. 7 d.lg. n. 169/2004 non esauriscano i profili di illiceità dei relativi messaggi pubblicitari con riferimento alla tutela della salute dei consumatori, creando un mini-settore sanzionatorio, specificamente dedicato agli integratori alimentari e per il quale le autorità vigilanti sono le regioni e le province autonome, che si aggiunge (senza derogarvi) alle disposizioni di carattere generale sulla pubblicità ingannevole.
Presentazione di un integratore alimentare
Non è ingannevole l’utilizzo del termine “essenziale” nella presentazione di un integratore alimentare a base di omega 3 estratti dall’olio di pesce, allorché, dal contesto in cui risulta inserito, si evince come lo stesso sia riferito al carattere indispensabile non del prodotto in quanto tale, bensì delle sue componenti, essendo circostanza sostanzialmente notoria, per esempio, l’utilizzo degli oli di fegato di merluzzo come integratori alimentari delle diete dei bambini.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 12/05/2008, n.38
Messaggio pubblicitario: quando è ingannevole?
E’ ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa e riferito ad integratori alimentari nel quale sia affermi a caratteri evidenziati come «gli integratori sicuri non compromettono la vostra salute», in presenza di avvertenze riportate a caratteri minori e di difficile lettura e in mancanza della precisazione che l’assenza di effetti collaterali rischiosi sarebbe limitata in caso di assunzione a dosi limitate.
Giurì cod. aut. pubb.ria, 11/03/2005, n.238
Notizie correlate: CAP (Codice Autodisciplina Pubblicitaria)